Cassazione Civile, Ordinanza n. 23077/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso del 90% delle ritenute Irpef versate per le annualità 1990, 1991 e 1992, fondata sulla normativa agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia. Il contribuente aveva ottenuto in appello il riconoscimento del beneficio, poiché la Corte territoriale aveva ritenuto che l’agevolazione spettasse anche ai contribuenti non imprenditori che prestavano attività lavorativa nei comuni del cratere, ancorché residenti altrove. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2698 c.c., dell’art. 9, comma 17, l. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, del DPCM 15 gennaio 1991, dell’art. 14 preleggi e dell’art. 134 Cost. Sosteneva che il requisito della residenza nel comune agevolato fosse fatto costitutivo del diritto al rimborso e che la disciplina non potesse essere estesa al lavoratore dipendente residente fuori dal cratere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che la disciplina agevolativa va interpretata restrittivamente, perché si tratta di norma fiscale di stretta interpretazione, e che non è corretto assimilare l’attività di lavoro dipendente a quella imprenditoriale o professionale svolta nei comuni colpiti dal sisma. Ha quindi ribadito che il requisito della residenza in uno dei comuni indicati dal DPCM 15 gennaio 1991 costituisce fatto costitutivo del diritto al rimborso e deve essere provato dal contribuente. Poiché nel caso concreto il soggetto era dipendente di un’impresa situata nel cratere ma risiedeva in un comune diverso, il requisito non risultava integrato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia-Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato nel motivo di ricorso, ma nel testo non emerge una specifica ricostruzione della norma oltre al richiamo nella censura dell’Agenzia.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
"contribuenti non imprenditori"
La norma non consente di estendere il beneficio ai lavoratori dipendenti residenti fuori dal cratere; il requisito rilevante resta quello della residenza nei comuni agevolati, secondo l’interpretazione accolta dalla Corte.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È il parametro normativo che richiama, ai fini dell’individuazione dei destinatari del beneficio, la disciplina dei provvedimenti emergenziali del 1990-1991.
art. 3 Ordinanza Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057
Individua i beneficiari nei soggetti residenti nei comuni individuati dal DPCM e in quelli che vi svolgono attività industriale, commerciale, artigiana o agricola; la Corte esclude che tale previsione sia estensibile al lavoro dipendente.
DPCM 15 gennaio 1991
Serve a delimitare l’elenco dei comuni del cratere rilevanti per il beneficio fiscale; la residenza in tali comuni è fatto costitutivo del diritto al rimborso.
art. 14 preleggi
Viene evocato per sostenere l’interpretazione restrittiva delle norme eccezionali/fiscali.
art. 134 Cost.
È richiamato nel ricorso; il testo non sviluppa un autonomo profilo applicativo della disposizione.
art. 53 Cost.
Le agevolazioni fiscali sono norme di stretta interpretazione, anche per evitare un contrasto con il principio di capacità contributiva.
art. 33, comma 5, Cost.
È richiamato per distinguere il lavoro imprenditoriale/professionale dal lavoro dipendente sul piano costituzionale.
art. 41, comma 1, Cost.
Conferma il diverso inquadramento costituzionale dell’attività imprenditoriale e professionale rispetto al lavoro subordinato.
artt. 35 ss. Cost.
Costituiscono il riferimento costituzionale del lavoro dipendente, distinto da quello imprenditoriale e professionale.
art. 3 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
È richiamato per la definizione unitaria di professionista come imprenditore o professionista intellettuale nell’ambito delle attività orientate al mercato.
Sono richiamati per inquadrare il lavoro professionale nell’ordinamento civile.
È richiamato come norma definitoria dell’imprenditore.
È richiamato come riferimento codicistico del lavoro subordinato.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate in modo restrittivo: non è consentita un’interpretazione estensiva che allarghi i benefici oltre i casi espressamente previsti.
- Quando la legge collega un beneficio tributario alla residenza in un determinato territorio, la residenza costituisce fatto costitutivo del diritto al rimborso e deve essere provata dal contribuente.
- Il lavoratore dipendente non è assimilabile, ai fini di una disciplina agevolativa riferita alle attività imprenditoriali o professionali, al soggetto che esercita un’attività d’impresa o una professione nei territori colpiti.
- Il beneficio riconosciuto ai soggetti che svolgono attività nel cratere sismico non si estende automaticamente ai dipendenti di imprese ivi localizzate, salvo che sia dimostrata la specifica incidenza dell’evento sull’attività del datore di lavoro nei termini richiesti dalla disciplina applicabile.
- Nel riparto dell’onere della prova, il contribuente che chiede il rimborso deve dimostrare tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, ivi compresa la residenza nel territorio agevolato quando richiesta dalla disciplina.
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