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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25639/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

L'appaltatore aveva convenuto la società committente chiedendo, ai sensi dell'art. 1671 c.c., il pagamento di euro 20.968,20. Deduceva che la committente aveva illegittimamente interrotto, il 10 maggio 2017, il contratto di appalto di servizi stipulato il 4 gennaio 2016, invocando inadempimenti inesistenti e una clausola risolutiva espressa asseritamente nulla per genericità. La committente sosteneva invece la validità della clausola e la gravità degli inadempimenti. Il Tribunale di Trento, senza esaminare la nullità della clausola in applicazione della ragione più liquida, ritenne provati gravi inadempimenti dell'appaltatore, sulla base in particolare di testimonianze e reclami di clienti, e rigettò la domanda. La Corte d'appello di Trento confermò la decisione, ritenendo che l'inadempimento e la sua non scarsa importanza fossero già compresi nel tema di causa, anche in ragione delle deduzioni svolte dall'attore, e che le prove dimostrassero disservizi relativi a consegne e ritiri, idonei a incidere sulle obbligazioni principali e sull'immagine della committente. L'appaltatore ha proposto tre motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 e 1363 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe interpretato erroneamente la domanda e ampliato il thema decidendum, decidendo sulla risoluzione giudiziale nonostante la tardività dell'eccezione riconvenzionale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione di diritto; 3) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 1668 c.c., che, secondo il ricorrente, avrebbe limitato la possibilità di risolvere l'appalto ai casi in cui difetti dei servizi li rendano del tutto inadatti alla destinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo, ha ritenuto che l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, quando motivata, non sia censurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. per il solo fatto che la parte proponga una lettura alternativa; nel caso concreto la Corte d'appello aveva ricondotto la verifica dell'inadempimento al tema della domanda, senza attribuire un bene maggiore o diverso da quello richiesto. Sul secondo, ha escluso l'omessa pronuncia: i giudici di merito, decidendo che l'inadempimento imputabile all'appaltatore era grave e che la risoluzione era legittima, avevano definito la domanda; era inoltre legittimo decidere la questione di merito ritenuta più liquida senza esaminare prima quella relativa alla clausola risolutiva. Sul terzo, ha escluso l'applicabilità della disciplina speciale degli artt. 1667 e 1668 c.c., propria dell'opera o del servizio portato a compimento ma difettoso, rilevando che, in caso di interruzione dell'esecuzione per inadempimento, si applica la disciplina generale degli artt. 1453 e 1455 c.c. Ha inoltre richiamato l'accertamento di merito secondo cui gli inadempimenti, pur non numerosi rispetto alle consegne giornaliere, erano gravi, riguardavano obbligazioni principali dell'appaltatore e avevano causato un danno d'immagine alla committente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

    Il giudice non è vincolato alla lettura dei fatti e degli atti proposta dalle parti. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre se attribuisce un bene non richiesto o maggiore di quello domandato, non per il solo fatto di aver interpretato diversamente il contenuto sostanziale della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

    L'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non integra, di per sé, violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3: attiene all'apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile nei limiti del vizio motivazionale consentito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    La censura processuale è configurabile quando l'errata individuazione della domanda altera il petitum e viola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non basta contestare la valutazione interpretativa svolta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede di legittimità con la deduzione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., della violazione dell'art. 112 c.p.c., ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'interpretazione della domanda o della sua estensione è censurabile in cassazione, nei limiti previsti dal n. 5, sotto il profilo motivazionale, salvo che l'inesatta individuazione del petitum determini una vera nullità processuale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    In quest’ottica, il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.

    La Corte richiama i criteri di interpretazione della domanda: occorre ricostruire il contenuto sostanziale della pretesa considerando atti, vicende dedotte, precisazioni e risultato richiesto, senza essere vincolati alle espressioni utilizzate dalla parte e rispettando i limiti del petitum e della causa proposta.

  • art. 1455 c.c.

    In ogni caso, la Corte d’appello ha evidenziato che i comportamenti del Mazzoleni avevano integrato un inadempimento di notevole importanza e tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti, in quanto, anche se numericamente non rilevanti in rapporto alle consegne giornaliere, si presentavano gravi, investivano le obbligazioni principali del Mazzoleni (consegne e ritiri) e avevano sicuramente generato un danno d’immagine alla Delivery.

    La gravità dell'inadempimento va valutata anche in rapporto alla natura e all'importanza delle obbligazioni violate e alle conseguenze sulla fiducia nel corretto adempimento futuro; la limitata frequenza degli episodi non esclude, da sola, la non scarsa importanza.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Del resto, l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", imponendogli solo di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.

    Tra più questioni di merito il giudice può esaminare per prima quella di più agevole soluzione; resta fermo l'obbligo di trattare le questioni pregiudiziali di rito prima di quelle di merito.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    In definitiva, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c..

    Il principio della ragione più liquida consente di definire la causa sulla questione di più pronta soluzione, anche se logicamente subordinata, per ragioni di economia e celerità processuale, purché siano rispettate le priorità tra questioni di rito e di merito.

  • artt. 1667 e 1668 c.c.

    In tema di appalto, quando le opere (o i servizi) appaltate si interrompono per l'emergere nel corso della loro esecuzione di problematiche incidenti sulla possibilità di proseguire l'intervento nel rispetto delle regole dell'arte (nel caso di specie, a causa dei comportamenti negligenti tenuti nei confronti dei clienti ricevitori), non si applicano le disposizioni previste dagli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., ma le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale.

    La garanzia speciale per vizi e difformità dell'appalto non regola l'interruzione dell'esecuzione determinata da inadempimenti che impediscono di proseguire il servizio; in tale ipotesi si applica la disciplina generale dell'inadempimento.

  • artt. 1453 e 1455 c.c.

    Più in generale, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.

    Se l'appaltatore non completa l'opera o il servizio, la risoluzione è regolata dalle norme generali sull'inadempimento; la garanzia speciale degli artt. 1667 e 1668 c.c. riguarda invece l'opera compiuta che presenti difetti o difformità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione e la qualificazione della domanda spettano al giudice di merito, che deve ricostruirne il contenuto sostanziale considerando l'intero atto, i fatti allegati, le precisazioni rese nel corso del giudizio e il provvedimento concretamente richiesto, senza essere vincolato alle formule utilizzate dalla parte. Il sindacato di cassazione non può fondarsi sulla mera prospettazione di una diversa lettura: la censura ex art. 112 c.p.c. è pertinente quando l'errata individuazione della domanda determina un'alterazione del petitum o una pronuncia oltre i limiti del richiesto.
  • Il principio della ragione più liquida consente di decidere la causa sulla questione di merito di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata ad altre questioni, senza esaminarle previamente; devono essere esaminate prima le questioni pregiudiziali di rito.
  • Quando l'appaltatore non porta a termine l'opera o il servizio e l'esecuzione si interrompe per inadempimenti che impediscono di proseguirla, si applicano le regole generali sull'inadempimento e sulla risoluzione, non la speciale garanzia per vizi e difformità, riferita all'opera compiuta anche se difettosa.
  • La non scarsa importanza dell'inadempimento può sussistere anche quando gli episodi siano numericamente limitati, se riguardano obbligazioni principali del rapporto, compromettono la fiducia nell'esattezza degli adempimenti successivi e producono conseguenze pregiudizievoli per la controparte.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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