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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35980/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un perito assicurativo di ottenere dalla compagnia di assicurazioni il pagamento del compenso per attività connesse alla definizione di un sinistro stradale. Il giudice di appello aveva ritenuto improponibile la domanda perché inserita in una serie molto ampia di iniziative giudiziarie identiche, considerate espressione di un abusivo frazionamento del credito, in quanto riferibili a un medesimo rapporto e suscettibili di essere ricondotte al medesimo possibile giudicato, senza un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela frazionata. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: (1) l’inesistenza di un rapporto obbligatorio unitario e la possibilità di chiedere adempimenti parziali ex art. 1181 c.c.; (2) l’omessa o insufficiente motivazione sulla contestazione della documentazione prodotta in copia dalla controparte; (3) l’erroneità della valutazione del documento contrattuale e la violazione della disciplina antitrust e di norme sui compensi professionali; (4) la violazione dell’art. 19-quaterdecies L. 172/2017; (5) l’erronea interpretazione dei principi delle Sezioni Unite sul frazionamento del credito, sostenendo l’autonomia delle singole prestazioni e l’assenza di un interesse unitario della compagnia o di un medesimo rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, osservando che la sentenza impugnata si è correttamente allineata ai principi delle Sezioni Unite sul divieto di abusivo frazionamento del credito: quando più pretese fanno capo allo stesso rapporto, sono riconducibili al medesimo ambito di possibile giudicato e richiederebbero una duplicazione di attività istruttoria, la proposizione di giudizi separati è consentita solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, interesse che nel caso concreto non era stato allegato. La Corte ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché la contestazione della conformità di una copia all’originale deve essere chiara e circostanziata, indicando il documento e i singoli profili di difformità, cosa non avvenuta. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto delle censure sul frazionamento del credito. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1181 c.c.

    Il creditore ha facoltà di chiedere un adempimento parziale, ma tale regola non consente di eludere il divieto di abusivo frazionamento del credito quando le pretese si riferiscono a un medesimo rapporto e non vi sia un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela separata.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati evocati per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure di merito e dichiarato inammissibile il motivo privo di specificità.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia sul documento e sulle pattuizioni; la censura è rimasta assorbita o comunque non accolta.

  • L. 10 ottobre 1990, n. 287, artt. 2 e 3

    Sono stati richiamati dal ricorrente per prospettare la nullità di eventuali accordi sui compensi per abuso di posizione dominante; la Corte non è entrata nel merito perché la censura è rimasta assorbita.

  • L. 172/2017, art. 19-quaterdecies

    La relativa doglianza è rimasta assorbita dal rigetto della questione principale sul frazionamento del credito.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali che hanno regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato nel ragionamento della Corte come norma da leggere in chiave costituzionalmente orientata: l'abuso del processo è contrario a correttezza e al giusto processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Le domande aventi ad oggetto diversi diritti di credito possono essere proposte separatamente solo se si tratta di pretese effettivamente distinte; quando invece esse si inseriscono nel medesimo rapporto, sono riconducibili al medesimo oggetto di possibile giudicato e richiederebbero una duplicazione istruttoria, il frazionamento è consentito soltanto se il creditore dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
  • La parcellizzazione giudiziale di un credito unitario integra abuso del processo quando determina un aggravamento ingiustificato della posizione del debitore e un pregiudizio per il corretto funzionamento della giustizia; in tal caso il giudice deve definire la causa in rito, senza esame del merito.
  • La contestazione della conformità di un documento prodotto in copia all'originale è inefficace se formulata in modo generico o di stile: occorre indicare specificamente il documento e gli esatti profili di difformità rispetto all'originale.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione fondato su un vizio motivazionale o su violazioni di legge, è necessario un confronto puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti non è sufficiente a scardinare la decisione di merito.
  • Quando una censura è logicamente subordinata al superamento della questione principale decisa in senso sfavorevole al ricorrente, essa resta assorbita dal rigetto della questione preliminare o assorbente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImmagine
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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