Cassazione Civile, Ordinanza n. 04617/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Tre professionisti, che avevano svolto l’incarico di sindaci di una società poi fallita, avevano chiesto l’ammissione al passivo dei crediti per compensi maturati nel periodo di svolgimento dell’incarico. Il giudice delegato aveva escluso i crediti richiamando l’eccepito inadempimento dei sindaci, per omessa vigilanza e per aver consentito la prosecuzione dell’attività aggravando l’insolvenza, con ulteriore eccezione di compensazione di eventuali crediti anteriori. In opposizione allo stato passivo, i professionisti avevano contestato: la nullità del provvedimento per carenza di motivazione; l’infondatezza delle contestazioni della curatela; l’irrilevanza di eventuali inadempimenti rispetto ai crediti già maturati; e l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione basata su un controcredito risarcitorio non determinato. Il Tribunale di Verona aveva rigettato le opposizioni, ritenendo ammissibile l’eccezione di inadempimento anche se specificata solo in sede di opposizione, e aveva ritenuto sussistente un grave inadempimento dei sindaci per non aver attivato rimedi più incisivi, come la convocazione dell’assemblea o la denuncia al tribunale, di fronte a una situazione societaria e finanziaria già compromessa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) la preclusione per novità dell’eccezione di inadempimento della curatela nel giudizio di opposizione; (2) la nullità del decreto per motivazione apparente e falsa applicazione degli artt. 2406, 2447 e 2409 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti per convocare l’assemblea o denunziare gravi irregolarità; (3) la violazione degli artt. 1460 e 2402 c.c. per omessa collocazione temporale dell’inadempimento e mancata verifica dell’utilizzabilità della prestazione professionale per la parte correttamente eseguita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre eccezioni nuove, purché sia garantito il contraddittorio sull’eccezione stessa. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, mentre la motivazione del Tribunale non era apparente: il giudice di merito aveva spiegato che la situazione di crisi e le carenze gestionali imponevano ai sindaci di attivare strumenti più incisivi, quali la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c. o la denuncia ex art. 2409 c.c. La Corte ha anche chiarito che la censura sulla violazione di legge non poteva tradursi in una diversa lettura dei fatti. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché chiedeva nuovamente una rivalutazione della fattispecie concreta, in particolare sulla collocazione temporale dell’inadempimento e sull’eventuale utilità parziale della prestazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di adeguata motivazione del provvedimento del giudice delegato
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per sostenere il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato per dedurre la preclusione alle eccezioni nuove nel giudizio di opposizione
richiamato per dedurre la preclusione alle eccezioni nuove nel giudizio di opposizione
richiamato in relazione al preteso difetto di motivazione del decreto
richiamato come norma sui doveri di vigilanza del collegio sindacale
la Corte ribadisce che consente/impone la convocazione dell’assemblea nei casi previsti, e che l’omessa attivazione può integrare inadempimento dei sindaci in presenza dei presupposti
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’inosservanza del dovere di vigilanza può desumersi anche dalla mancata reazione a violazioni macroscopiche o atti dubbi, senza necessità di specifici comportamenti contrari al dovere
richiamato come rimedio che i sindaci avrebbero dovuto attivare in presenza di gravi irregolarità di gestione
richiamato dai ricorrenti in relazione alla perdita del capitale e ai presupposti per la convocazione dell’assemblea
richiamato dai ricorrenti per contestare l’eccezione di inadempimento e la sua operatività rispetto ai crediti professionali
richiamato dai ricorrenti in relazione al compenso dei sindaci e alla sua riferibilità alla prestazione eseguita
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, non utilizzabile per chiedere una nuova valutazione dei fatti
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità del provvedimento per motivazione apparente o violazione del contraddittorio
utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo alla luce di giurisprudenza consolidata
richiamato per affermare che la convocazione dell’assemblea spetta in via generale agli amministratori
richiamato per ribadire la regola generale sulla convocazione assembleare da parte degli amministratori
richiamato per le ipotesi particolari in cui la convocazione dell’assemblea da parte di soggetti diversi dagli amministratori è prevista in caso di cessazione dell’amministratore unico o di tutti gli amministratori
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove rispetto a quelle svolte in sede di verifica, purché l’opponente sia posto in condizione di contraddire compiutamente su tali eccezioni e di articolare le proprie difese e prove.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento logico della decisione; non ricorre quando la sentenza esponga un percorso argomentativo comprensibile, anche se non condiviso dalla parte.
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- In tema di responsabilità dei sindaci, l’inosservanza del dovere di vigilanza può essere desunta anche dalla mancata reazione a irregolarità macroscopiche o a condotte gestorie dubbie e non richiede necessariamente l’individuazione di specifici atti omissivi isolati, quando l’inerzia complessiva risulti incompatibile con la diligenza richiesta.
- In presenza di una crisi societaria grave e persistente, i sindaci devono attivarsi con strumenti idonei e più incisivi dei meri solleciti, potendo essere doverosa la convocazione dell’assemblea o la denuncia al tribunale quando ricorrano i presupposti di legge.
- La collocazione temporale dell’inadempimento e l’eventuale utilità parziale della prestazione rilevano sul piano del merito; non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto la veste formale della violazione di legge se richiedono una nuova lettura degli atti e delle risultanze istruttorie.
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