Sentenza n. 1595/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Grosseto (già carta di soggiorno) n. I01101849 e dell'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE, emesso dal Questore di Grosseto in data 6 ottobre 2025 notificato il 22 ottobre 2025; - nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Grosseto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rigetto dell’istanza di aggiornamento ed esclusione del rilascio di altro titolo di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare con riferimento all’art. 9 del d.lgs. 286/1998, nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzione. Il provvedimento era fondato sulla cancellazione del ricorrente dall’anagrafe per irreperibilità dal 15 maggio 2015, sulla cessazione nel 2011 dell’impresa individuale collegata all’originario titolo per lavoro autonomo e sulla ritenuta assenza prolungata dal territorio nazionale, con conseguente perdita dei requisiti per il mantenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorrente ha contestato l’automatismo della revoca, deducendo che l’allontanamento era dipeso dall’assistenza alla madre gravemente malata, che egli era rientrato stabilmente in Italia nel giugno 2024 con il proprio nucleo familiare e che sussistevano significativi elementi di radicamento familiare, sanitario e territoriale. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi e la mancata considerazione della documentazione sanitaria e delle circostanze personali e familiari. L’Amministrazione ha sostenuto la natura vincolata della revoca e l’applicabilità dell’art. 21-octies l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, ritenendo illegittima la qualificazione della fattispecie come automaticamente vincolata. L’art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. 286/1998, pur prevedendo la revoca in caso di assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi, deve essere interpretato in modo coerente con la ratio della disciplina e con la necessità di valutare i gravi e comprovati motivi dell’assenza, nonché la situazione personale, familiare, sanitaria e di radicamento dell’interessato. Nel caso concreto il quadro istruttorio non era univoco: l’Amministrazione si era basata principalmente su dati anagrafici e fiscali risalenti, mentre il ricorrente aveva allegato il rientro stabile in Italia dal 2024, la presenza del nucleo familiare, ragioni familiari dell’allontanamento e un documentato percorso sanitario presso strutture pubbliche italiane. Tali allegazioni erano specifiche e verificabili e avrebbero imposto l’attivazione di un effettivo contraddittorio procedimentale. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non poteva essere giustificata richiamando la natura vincolata dell’atto, perché proprio la partecipazione dell’interessato era necessaria per acquisire elementi decisivi sull’assenza, sulle sue ragioni e sull’attuale radicamento in Italia. Il giudice ha inoltre escluso che le deduzioni formulate dall’Amministrazione soltanto nel processo potessero integrare la motivazione e l’istruttoria del provvedimento. L’annullamento è disposto per difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale, lasciando salva la possibilità per l’Amministrazione di riesercitare il potere previa istruttoria completa e rinnovata valutazione della posizione dell’interessato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 7, lett. d) ed e), d.lgs. 286/1998
«il permesso di soggiorno di cui al comma 1 [Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo] è revocato: […] d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi»
La previsione della revoca per assenza prolungata non opera come automatismo assoluto: devono essere valutati i gravi e comprovati motivi dell’assenza e la situazione concreta dell’interessato, compresi il radicamento familiare, sanitario e territoriale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il venir meno dei requisiti per l’ingresso e il soggiorno può giustificare il rifiuto o la revoca del titolo, ma la relativa valutazione deve essere preceduta da un’istruttoria completa e dalla considerazione degli elementi personali rilevanti.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
«il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi [...] salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi»
La disciplina delle assenze valorizza la medesima ratio di tutela del legame con il territorio, ma richiede la verifica dei gravi e comprovati motivi che abbiano determinato l’interruzione del soggiorno.
Nei procedimenti a iniziativa di parte, salvo le esclusioni previste dalla legge, la comunicazione dei motivi ostativi consente il contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento negativo; essa è necessaria quando le osservazioni dell’interessato possono incidere sulla ricostruzione dei fatti e sull’esito della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione sui vizi formali non invalidanti non può essere invocata per omettere il contraddittorio quando l’atto non è realmente vincolato e la partecipazione avrebbe potuto consentire l’acquisizione di elementi rilevanti.
La motivazione costituisce elemento essenziale della decisione amministrativa e non può essere sostituita o integrata in giudizio mediante scritti difensivi dell’Amministrazione.
La disposizione è richiamata nel provvedimento amministrativo in relazione alla validità del permesso UE rilasciato da oltre dieci anni, ma non esonera l’Amministrazione dall’esame completo della situazione concreta dell’interessato.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo motivata dall’assenza del titolare dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi non può essere applicata come automatismo assoluto: l’Amministrazione deve valutare i gravi e comprovati motivi dell’assenza e gli elementi attuali di radicamento personale, familiare, sanitario e territoriale.
- Quando il destinatario allega circostanze specifiche e verificabili idonee a incidere sulla valutazione dell’assenza e della permanenza dei requisiti di soggiorno, l’Amministrazione deve attivare un effettivo contraddittorio procedimentale e acquisire la relativa documentazione prima di adottare la revoca.
- Il richiamo alla natura vincolata dell’atto e all’art. 21-octies l. 241/1990 non consente di omettere la partecipazione procedimentale se l’apporto dell’interessato può influire sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione dei presupposti della revoca.
- Le ragioni della decisione amministrativa devono risultare dal provvedimento o dagli atti del procedimento; non è ammissibile integrare postumamente in giudizio la motivazione e l’istruttoria mediante relazioni o scritti difensivi dell’Amministrazione.
- L’annullamento del provvedimento per difetto di istruttoria e di partecipazione non impedisce all’Amministrazione di riesercitare il potere, ma impone una nuova istruttoria completa e una rinnovata valutazione della posizione dell’interessato conformemente ai rilievi della sentenza.
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