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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22967/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, aggravato dalla recidiva. Nel ricorso ha dedotto: 1) mancanza e illogicità della motivazione sulla sua responsabilità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse mal valutato le prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente correlato alla sua attuale condizione personale e alla distanza temporale dei fatti, che a suo dire avrebbero imposto una pena più coerente con la finalità rieducativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, osservando che la responsabilità era stata confermata in appello sulla base di intercettazioni telefoniche e sms che documentavano l'accordo tra l'imputato e altro soggetto per l'incontro nel giorno del fatto. Ha giudicato il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte nei giudizi di merito, ricordando che l'esclusione della lieve entità è stata fondata sull'ingente quantità e qualità dello stupefacente, oltre che sui mezzi e sulle modalità dell'azione, elementi che escludevano la particolare tenuità del fatto. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, richiamando il principio per cui la determinazione della pena entro i limiti edittali è giudizio di merito insindacabile se congruamente motivato e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    richiamato come norma di aggravamento della pena in concorso con il reato di spaccio contestato; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del reato di detenzione/cessione di stupefacenti contestato e confermato nei gradi di merito.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la Corte ribadisce che l'ipotesi di lieve entità va valutata tenendo conto congiuntamente di tutti gli elementi previsti dalla disposizione, sia relativi all'azione sia all'oggetto materiale del reato; nel caso concreto ne ha escluso l'applicazione per quantità, qualità della droga e modalità del fatto.

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena deve essere sorretta da un giudizio di fatto che tenga conto dei criteri di commisurazione; tale giudizio è insindacabile in cassazione se non illogico o contraddittorio.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio; il motivo che mira soltanto a opporre una lettura alternativa delle prove è inammissibile quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione logica e completa.
  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione globale di tutti gli elementi indicati dalla norma, comprendenti sia le modalità dell'azione sia la quantità e qualità della sostanza; l'elevato peso del dato oggettivo e le modalità concrete del fatto possono giustificare la sua esclusione.
  • La determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se mancante, manifestamente illogica o contraddittoria rispetto ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La riproposizione in cassazione di censure già esaminate e disattese in appello, senza individuare reali vizi di legittimità, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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