Cassazione Civile, Ordinanza n. 06149/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex soci)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva cassato con rinvio la decisione di merito. Nel procedimento originario era stata accertata la risoluzione di diritto di un contratto sottoscritto tra la società ricorrente e una società di licensing, con condanna al pagamento di royalties. La ricorrente ha sostenuto che la sentenza impugnata fosse viziata da errore di fatto per avere erroneamente escluso un fatto asseritamente pacifico e provato, cioè che la diffida ad adempiere fosse stata inviata non solo con lettera postale ma anche via e-mail, ricevuta il 21 dicembre 2007, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe consentito di ritenere rispettato il termine minimo di 15 giorni previsto dall'art. 1454 c.c. I controricorrenti hanno resistito. Successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ma tale rinuncia non risulta notificata né accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, non determina l'estinzione del processo se non è notificata alla controparte costituita. Tuttavia, la rinuncia non notificata e non accettata evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio e comporta l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, disponendo inoltre il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma invocata per proporre la revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto.
La Corte ricorda che, in assenza di diversa previsione contrattuale, la diffida ad adempiere deve rispettare il termine minimo di 15 giorni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non è notificata alla controparte costituita né da questa accettata, non produce l'effetto estintivo del processo.
- In presenza di rinuncia non rituale, la conseguenza processuale è l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La diffida ad adempiere, quando il contratto non preveda un termine diverso, deve assegnare al destinatario un termine non inferiore a quindici giorni.
- La parte che invoca un errore di fatto revocatorio deve dimostrare che la decisione abbia supposto l'inesistenza di un fatto la cui esistenza risulti incontrovertibilmente dagli atti e non sia stata oggetto di contestazione.
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