Cassazione Civile, Ordinanza n. 05214/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria accreditata aveva erogato prestazioni in regime di accreditamento e, per le prestazioni del mese di dicembre 2010, aveva emesso fattura. La Regione Lazio aveva però riconosciuto solo una somma inferiore, nei limiti del budget assegnato, negando il pagamento della parte eccedente. La struttura aveva ceduto il credito a una società di factoring, che aveva agito per ottenere anche l’importo extra budget. La ASL si era opposta sostenendo che oltre il tetto di remunerazione non maturasse alcun diritto al corrispettivo. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la cessionaria, incorporata nel frattempo in un diverso istituto, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della delibera regionale, dei criteri ermeneutici degli atti e delle norme processuali, sostenendo che il budget fosse stato fissato solo provvisoriamente e che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito alla delibera efficacia definitiva; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina regionale, dell’art. 8 l. n. 4 del 2003 e dell’art. 2697 c.c., ribadendo la natura provvisoria del tetto di remunerazione, l’assenza nel contratto di accreditamento di elementi per ritenere definitiva la soglia e l’asserita ammissibilità della remunerazione extra budget in ragione del diritto alla salute. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha confermato l’orientamento secondo cui le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento sono remunerate solo entro il tetto massimo assegnato dalla Regione e non è dovuto alcun compenso per l’eccedenza, neppure a titolo di arricchimento senza causa; ha inoltre affermato che la delibera richiamata non poteva essere letta come meramente provvisoria, perché il rinvio a futuri approfondimenti o a una diversa regolazione non escludeva la vigenza del limite fino a sostituzione dell’atto.
La decisione
La Corte ha escluso l’inammissibilità eccepita dalla controricorrente, ma ha rigettato nel merito il ricorso. Ha ribadito che, nel sistema dell’accreditamento sanitario, il limite massimo di budget fissato dalla Regione vincola la remunerazione delle prestazioni e opera fino a quando non venga sostituito da un diverso atto; la mera previsione di futuri tavoli di lavoro o di una possibile revisione non trasforma il tetto in un limite solo momentaneo o inefficace. Conseguentemente, la parte eccedente il budget non è remunerabile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
DCA 38/2010
La delibera regionale che fissa il budget di remunerazione per le prestazioni sanitarie accreditate è vincolante fino a sua sostituzione; la previsione di successivi approfondimenti non ne rende provvisorio il contenuto in senso limitativo del limite di spesa.
art. 12 preleggi
Invocato come criterio ermeneutico per l’interpretazione dell’atto amministrativo/regolamentare richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a sovvertire il significato ritenuto dalla Corte.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la Corte non ravvisa violazione.
I criteri di interpretazione del contratto sono stati evocati per sostenere l’interpretazione della delibera e del contratto di accreditamento, ma la Corte ha escluso che portassero a qualificare il budget come provvisorio in senso sostanziale.
art. 8 legge n. 4 del 2003
Invocato dalla ricorrente per sostenere la remunerabilità delle prestazioni oltre il budget; la Corte non ne ha tratto un diritto al pagamento dell’eccedenza.
Richiamato per sostenere l’onere probatorio sulla natura provvisoria del tetto e sulla debenza del compenso; la Corte ha comunque ritenuto infondata la pretesa al pagamento extra budget.
Richiamato indirettamente tramite il riferimento all’ingiustificato arricchimento, che la Corte esclude anche per la parte di prestazioni eccedenti il budget.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Fondamento della statuizione sul raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento sono remunerabili solo entro il tetto massimo di spesa assegnato dalla Regione; l’eccedenza non genera, di regola, un autonomo diritto al corrispettivo.
- La mera previsione, in una delibera o nel contratto di accreditamento, di futuri approfondimenti o di una possibile rideterminazione del fabbisogno non basta a qualificare come meramente provvisorio il limite di budget, se l’atto non prevede un termine di efficacia né una disciplina che consenta di superarlo nelle more.
- Un atto amministrativo che fissi un tetto di remunerazione vincola i rapporti fino alla sua sostituzione: la "provvisorietà" attiene al tempo di efficacia dell’atto, non alla sua inconsistenza o superabilità del contenuto.
- La parte che pretende il pagamento oltre il budget non può fondare la propria pretesa né sulla interpretazione estensiva della delibera né sull’ingiustificato arricchimento, quando il sistema di accreditamento prevede un espresso limite di remunerazione.
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