Parere n. 1211/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto dai signori Anthony Villaggio, Patrik Villaggio e Giovanna Neri contro il Comune di Cassino e nei confronti dei signori Attilio Villaggio e Tiziana Villaggio per l’annullamento: - del provvedimento n. 39223 del 18 giugno 2024, notificato in data 19 giugno 2024, avente ad oggetto: "Immobili siti in via Colle Romano s.n.c. fabbricato identificato in catasto al foglio n. 64 particella n. 372 sub2. Ditta proprietaria: Villaggio Anthony - Villaggio Attilio - Villaggio Patrik – Villaggio Tiziana – Neri Giovanna. Ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente eseguite emessa ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 06.06.2021 nº 380 e ss. mm. ii. E dell'art. 15 della R.L. 15/08"; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 39223 del 18 giugno 2024 relativa a opere edilizie abusivamente eseguite su immobili siti in via Colle Romano, Cassino.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, per l’annullamento di un’ordinanza comunale di demolizione emessa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 della legge regionale indicata nell’atto. Il ricorso deduceva, in particolare, questioni relative a un’istanza di condono in sanatoria e alla sospensione dell’efficacia dell’ordine demolitorio, la violazione dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per la mancata indicazione dell’autore della segnalazione dell’abuso. Nel corso del procedimento il Comune di Cassino ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito né l’istanza cautelare. Ha accertato che l’opposizione del Comune di Cassino era stata ritualmente e tempestivamente proposta e ha ritenuto che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. La Sezione ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti circa il suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione proposta dal Comune di Cassino il 13 dicembre 2024 è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame delle censure dedotte.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso per improcedibilità dovuta alla trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso nella sede consultiva.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
È indicato quale base normativa dell’ordinanza di demolizione impugnata, ma non è stato esaminato nel merito a causa della trasposizione.
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
È richiamato come parametro di legittimità di uno dei motivi di ricorso, non esaminato dalla Sezione.
Massime di principio
- L’opposizione prevista dall’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, quando sia rituale e tempestiva, impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario nella sede consultiva e ne determina l’improcedibilità per trasposizione in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; tale presupposto viene meno quando una parte esercita validamente il diritto di opposizione.
- La proposizione dell’opposizione e la conseguente trasposizione assorbono la domanda cautelare formulata nel ricorso straordinario, senza necessità di esaminarne i presupposti.
Ordinanza di demolizione e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da proprietari privati contro il Comune di Cassino, per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione relativa a opere edilizie abusivamente eseguite su un immobile sito in via Colle Romano. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare.
Motivi dedotti
I ricorrenti avevano contestato l’atto sotto tre profili principali:
- questioni relative a un’istanza di condono in sanatoria e alla sospensione dell’efficacia dell’ordine demolitorio;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001;
- violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per la mancata indicazione del soggetto autore della segnalazione dell’abuso edilizio.
Opposizione del Comune
Nel corso dell’istruttoria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito che il Comune di Cassino aveva notificato alle altre parti, il 13 dicembre 2024, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato il deposito dell’atto e ne ha ritenuto la proposizione rituale e tempestiva.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ricordato che il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e che il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti. L’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale una parte può impedire la definizione della controversia in sede straordinaria e ottenere che essa sia trattata dal giudice precostituito per legge.
La Sezione ha richiamato, a sostegno, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. I motivi relativi all’ordinanza di demolizione non sono stati esaminati nel merito. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
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