Sentenza n. 142/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 17.3.2025, n. 64, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, n. 64 del 17 marzo 2025, relativa al rilascio della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al saldo. Il ricorrente aveva notificato la sentenza all’Amministrazione il 19 marzo 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero si è costituito in giudizio senza contestare il mancato adempimento e senza fornire prova dell’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero, pur costituito, non ha dimostrato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, in violazione dell’onere probatorio posto dall’art. 2697 c.c. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di 500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive in caso di persistente inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione che eccepisca o prospetti l’adempimento l’onere di provare l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo; la mancata contestazione e la mancata prova dell’adempimento consentono di ritenere fondata l’actio iudicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
- Quando l’Amministrazione si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento e senza provare l’avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dal giudicato, l’actio iudicati deve essere accolta per mancato assolvimento dell’onere della prova dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento e prevedendo, in caso di persistente inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con individuazione dell’organo sostitutivo e del termine entro il quale dovrà provvedere dopo la comunicazione dell’inottemperanza da parte del creditore.
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