Cassazione Penale, Ordinanza n. 02129/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado alla pena di un anno di reclusione per violazione della misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato di particolare tenuità. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva valorizzato il complessivo disvalore della condotta per escludere la particolare tenuità del fatto e che tale diniego risultava comunque implicitamente sorretto anche dal richiamo alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato con riferimento ai precedenti penali e all'assenza di elementi positivi, secondo il principio per cui il giudice può fondare la valutazione sugli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
disposizione incriminatrice per la cui violazione era stata confermata la condanna
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il complessivo disvalore della condotta e la motivazione può desumersi anche implicitamente da altri passaggi della sentenza
ai fini delle attenuanti generiche il giudice può dare rilievo anche a un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, purché ritenuto prevalente
richiamato implicitamente nel tema delle attenuanti generiche, la cui concessione può essere negata con motivazione fondata su precedenti e assenza di elementi positivi
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è legittimamente sorretto quando il giudice di merito valorizzi il complessivo disvalore della condotta, senza che sia necessaria una motivazione particolarmente analitica se la ragione del rigetto emerge dal complesso della decisione.
- La motivazione sul mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. può essere anche implicita, se desumibile da argomentazioni incompatibili con la tenuità del fatto, come il richiamo alla elevata capacità criminale dell'imputato.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., potendo fondare la decisione su uno solo tra quelli ritenuti decisivi, anche relativo alla personalità dell'imputato o alle modalità del fatto.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione di merito sulla tenuità del fatto o sulle attenuanti generiche, in presenza di motivazione non manifestamente illogica, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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