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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47401/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato l'applicazione a Valerio Longo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di vari beni e compendi aziendali riconducibili a Longo e alla moglie Monica Rinzivillo. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, l'assenza o l'apparenza della motivazione sulla "attualità" della pericolosità sociale (sostegno che le condotte e la collaborazione con la giustizia dimostrerebbero l\'allontanamento dall\'associazione mafiosa), e l\'errata valutazione del nesso temporale tra la pericolosità sociale e l\'acquisizione dei beni oggetto di confisca nonché l\'insufficiente prova dell\'illiceità della provenienza delle risorse usate per gli investimenti societari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nel merito nei limiti indicati. Ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta per un nuovo esame con diversa composizione di collegio. La Cassazione ha censurato la motivazione della corte territoriale per avere: 1) trascurato il valore della collaborazione con la giustizia come indice di possibile cessazione della pericolosità qualificata; 2) utilizzato argomentazioni assertive non ancorate agli elementi fattuali per ritenere perdurante la pericolosità di Longo; 3) omesso di dimostrare la correlazione temporale tra il periodo di pericolosità e l\'acquisto dei beni confiscati o di valutare adeguatamente le allegazioni alternative degli interessati circa l\'origine lecita dei fondi. Per la Rinzivillo la Cassazione ha ritenuto incoerente il riconoscimento di assenza di pericolosità e, tuttavia, la confisca dei beni acquistati in epoca successiva senza adeguata motivazione sulla sproporzione o sull\'origine illecita. Rinvio per nuovo giudizio rispettando i principi indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione e disciplina dell\'antimafia)

    art. 10, comma 2 e 3; art. 4, comma 1, lett. a); artt. 1, 4, 16, 24

    La pericolosità sociale attuale è presupposto essenziale per l\'applicazione delle misure personali e patrimoniali; l\'art. 10 impone motivazione adeguata del provvedimento di appello; l\'art. 4 lett. a) qualifica l\'appartenenza ad associazione mafiosa come fattore di pericolosità da valutare nella sua attualità; le misure patrimoniali richiedono correlazione temporale tra pericolosità e formazione del patrimonio o prova della sproporzione/illiceità.

  • Codice penale

    art. 416; art. 416-bis; art. 512-bis

    Art. 416 e 416-bis identificano i reati associativi; la qualificazione di partecipazione all\'associazione mafiosa (416-bis) è centrale per ricostruire la contiguità; l\'art. 512-bis (occultamento di composizione sociale e simili) è riferito a condotte di schermatura societaria che possono essere valorizzate come sintomatiche di persistenza di collegamenti mafiosi.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e) (riferimento alla nozione di vizio di motivazione nella cassazione)

    In sede di ricorso per cassazione per misure di prevenzione la valutazione è limitata a questioni di legge, ivi compresa la motivazione inesistente o meramente apparente; la Corte può annullare il provvedimento quando vi sia violazione dell\'obbligo di motivazione o omissione di elementi decisivi.

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    art. 4 (richiamato dal d.lgs. 159/2011)

    Norma storica sulle misure di prevenzione da cui deriva l\'obbligo di motivazione e la disciplina della prevenzione antimafia, richiamata per continuità normativa.

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 3-ter, secondo comma (richiamato)

    Richiamo storico alle norme sulla prevenzione antimafia che sottendono i presupposti di applicabilità delle misure e l\'esigenza di valutazione della pericolosità.

Massime di principio

  • Per le misure personali di prevenzione (es. sorveglianza speciale) è necessario accertare l\'attualità della pericolosità sociale: condanne remote o la semplice appartenenza passata non sono di per sé sufficienti senza una prognosi concreta di persistenza del rischio.
  • La collaborazione con la giustizia costituisce un elemento rilevante, e spesso decisivo, per valutare l\'allontanamento dall\'associazione mafiosa e la cessazione della pericolosità qualificata, salvo prova concreta di riattivazione di comportamenti delinquenziali successivi.
  • Per la confisca di prevenzione la pericolosità sociale è anche criterio temporale: vanno confiscati primariamente i beni acquisiti nel periodo in cui il soggetto era pericoloso; se si vuole estendere la confisca all\'intero patrimonio occorre dimostrare la continuità della pericolosità o ricorrere alla presunzione relativa di illiceità degli investimenti (sproporzione), che tuttavia può essere efficacemente contestata dall\'interessato mediante prove o allegazioni su origine lecita dei fondi.
  • La Corte che applica misure di prevenzione deve motivare in modo congruo e confrontarsi espressamente con elementi potenzialmente decisivi prodotti dalle parti; la mancata considerazione di tali elementi o argomentazioni meramente assertive determina vizio di motivazione e possibile annullamento in sede di legittimità.
  • In presenza di contestazioni su intestazioni fittizie o uso di prestanome, l\'autorità deve dimostrare sia il controllo effettivo sui beni sia la correlazione temporale e materiale tra risorse illecite e acquisizione dei beni; l\'onere probatorio non è assoluto e la presunzione di illiceità è relativa e superabile.

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