Cassazione Civile, Ordinanza n. 11280/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto destinatario di un precetto di pagamento ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi davanti al tribunale, contestando la validità del precetto in rinnovazione, il difetto originario del titolo esecutivo e l'avvenuta estinzione del credito azionato. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo provato l'integrale pagamento del debito tramite assegni e cessioni di crediti. La corte d'appello ha riformato la decisione valorizzando una scrittura privata denominata 'verbale di ritiro awp e contestuale riconoscimento del debito', ritenuta non disconosciuta e quindi pienamente probatoria, e ha considerato irrilevanti i pagamenti documentati dall'opponente perché riferiti a un periodo anteriore alla ricognizione di debito. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito di un procedimento penale collegato alla presunta falsità della firma sulla ricognizione di debito; 3) violazione degli artt. 474 c.p.c. e 1193 c.c. per non aver attribuito efficacia estintiva ai pagamenti effettuati nel 2011 rispetto al titolo esecutivo; 4) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. per avere attribuito valore probatorio alla ricognizione di debito e, in sostanza, per avere invertito l'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché non era riprodotto il contenuto dell'atto di appello asseritamente aspecifico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non censurava la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, risultava criptico sul contenuto e sull'oggetto del procedimento penale, e comunque invocava una sospensione ex art. 295 c.p.c. in assenza di una pregiudizialità tecnico-giuridica necessaria tra il giudizio civile e il procedimento penale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo specificamente indicati i documenti su cui il ricorso si fondava; inoltre la corte ha osservato che il titolo esecutivo era comunque l'atto di ipoteca volontaria regolarmente notificato. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile sia per le stesse carenze di specificità e indicazione dei documenti, sia perché non aveva aggredito la statuizione sulla mancata contestazione della scrittura privata, sia perché prospettava in modo non consentito una censura sulla valutazione delle prove e sull'uso degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; nulla è stato disposto sulle spese per l'inammissibilità della difesa della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore
richiamato quale base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore
l'appello deve contenere indicazioni specifiche delle parti della decisione impugnate e delle censure; la mancanza di autosufficienza del ricorso che contesta la violazione rende il motivo inammissibile
la sospensione necessaria è ammessa solo in presenza di una pregiudizialità tecnico-giuridica, non di una mera connessione logica con altro procedimento
richiamato nel motivo sul titolo esecutivo, ma la Corte ha rilevato che il titolo posto a base del precetto era comunque l'atto di concessione di ipoteca volontaria regolarmente notificato
invocato per l'imputazione dei pagamenti, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità nell'indicazione dei documenti
la ricognizione di debito è stata ritenuta idonea a fare piena prova se non disconosciuta nelle forme di rito
non vi è stata inversione dell'onere della prova censurabile, perché la doglianza non ha colpito la ratio della decisione e non ha superato le preclusioni processuali
il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro i fatti e indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità del motivo
la parte intimata deve proporre controricorso entro quaranta giorni; in mancanza non può depositare memorie, ma solo partecipare alla discussione orale
nel rito camerale la Corte decide senza intervento delle parti, sicché difese tardive non sono ammissibili
richiamato dalla Corte per escludere che la censura dovesse essere proposta con revocazione, trattandosi di fatto discusso in appello
la pretesa omessa valutazione del compendio istruttorio non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorrente
non è consentito trasformare la doglianza sulla valutazione delle prove in una critica generica alla ricostruzione del fatto in assenza dei presupposti di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denuncia aspecificità dell'appello o errata valutazione di atti deve riportare in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità tecnico-giuridica tra i giudizi; non basta il mero collegamento logico o fattuale con un procedimento penale.
- La ricognizione di debito non disconosciuta nei modi e nei tempi previsti dal rito può essere utilizzata come piena prova del rapporto obbligatorio.
- Le doglianze sulla imputazione dei pagamenti e sulla loro efficacia estintiva devono indicare specificamente i documenti su cui si fondano, consentendo alla Corte il controllo immediato della decisività della censura.
- Non è ammissibile in cassazione una critica generica alla valutazione delle prove o un tentativo di rivalutazione del merito travestito da violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; occorre una vera violazione dei limiti legali della prova o dell'utilizzo delle risultanze istruttorie.
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