Cassazione Civile, Ordinanza n. 16346/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione vincite in denaro ritenute non dichiarate e qualificate come redditi diversi. L'accertamento si fondava su un p.v.c. della Guardia di finanza che, tramite consultazione del sito specializzato The Hendon Mob, aveva rilevato la partecipazione del contribuente a tornei di poker live svolti all'estero, in Paesi UE ed extra UE, e l'avvenuto conseguimento di vincite non indicate in dichiarazione. In primo grado gli avvisi erano stati annullati, ma in appello la decisione era stata riformata, ritenendo tassabili le vincite e valorizzando sia l'attendibilità del sito sia l'assenza di prova, da parte del contribuente, della provenienza delle somme e della qualità di sostituto d'imposta delle case da gioco coinvolte. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme UE e del TUIR e del d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR trattato le vincite come online invece che come vincite da poker live in case da gioco fisiche; 2) violazione delle norme fiscali per aver ricondotto la fattispecie alla disciplina delle vincite online anziché a quella propria dei tornei live e delle ritenute previste dalla normativa richiamata; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe contemporaneamente parlato di vincite online non giustificate e di sito attendibile per vincite live, senza chiarire la qualificazione dei proventi; 4) nullità per omessa pronuncia su vari motivi già dedotti in primo grado e riproposti in appello, inclusi incompatibilità con convenzioni internazionali, questione di costituzionalità, difetto di motivazione e impossibilità di sanzionare il contribuente; 5) omesso esame di fatti decisivi e documenti prodotti, tra cui l'origine delle somme da vincite in case da gioco, l'assegno del Casinò di Sanremo, e documentazione che avrebbe escluso la tassabilità di talune vincite o compensato perdite e spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi che denunciavano l'erronea qualificazione della fattispecie e l'insufficiente esame dei fatti decisivi. Ha osservato che, secondo il sito utilizzato dall'Ufficio, i dati riguardavano tornei di poker disputati dal vivo, mentre la CTR aveva fatto riferimento a vincite online; inoltre, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se le vincite provenissero da case da gioco autorizzate situate in Italia, in altri Stati UE o in Paesi SEE, poiché questo è il dato rilevante ai fini della disciplina fiscale applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice d'appello, cui è demandato di compiere i necessari accertamenti di fatto, di pronunciarsi anche sui motivi di appello rimasti non esaminati e di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 18 TFUE
È invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 52 TFUE
Il diverso trattamento fiscale delle vincite è giustificabile solo in presenza di comprovati motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.
art. 56 TFUE
La Corte richiama il divieto di restrizioni discriminatorie alla libera prestazione dei servizi per vincite conseguite in case da gioco autorizzate nell'Unione europea.
art. 67, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917 del 1986
Le vincite al gioco costituiscono reddito diverso; la disciplina si applica secondo la qualificazione del provento e la provenienza della vincita.
art. 69, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
Le vincite al gioco costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito, senza deduzioni, salvo le ipotesi di esclusione richiamate dalla Corte.
art. 69, comma 1-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato, in altri Stati UE o in Stati SEE non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito.
art. 30 d.P.R. n. 600 del 1973
Prevede la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sulle vincite e, nella formulazione ratione temporis, l'esclusione per le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte richiama la presunzione desumibile dalle movimentazioni bancarie e l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica per ciascun versamento contestato.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione sulle operazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti, non solo agli imprenditori o lavoratori autonomi.
art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale norma che individua i soggetti tenuti alla ritenuta nei rapporti considerati.
È richiamato dal ricorrente come disciplina asseritamente applicabile alle vincite online.
L. 7 luglio 2016, n. 122, art. 6
Ha recepito l'indirizzo unionale, introducendo il comma 1-bis nell'art. 69 TUIR e abrogando il settimo comma dell'art. 30 d.P.R. n. 600/1973.
È richiamato come base della tassazione compresa nell'imposta sugli spettacoli per le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate.
art. 32, commi 1 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973
Sono richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione agli accertamenti bancari.
art. 33, commi 2, 3 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973
Sono richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'attività istruttoria fiscale.
Massime di principio
- In materia di vincite al gioco, la qualificazione fiscale del provento dipende dalla concreta provenienza della vincita e dal luogo in cui la casa da gioco è autorizzata; il giudice di merito deve accertare in fatto se le somme derivino da case da gioco rientranti nell'ambito di esenzione previsto dall'ordinamento.
- Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate situate in Italia, in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo non concorrono alla formazione del reddito imponibile per l'intero importo percepito; per le vincite provenienti da strutture situate fuori da tale perimetro la tassazione resta applicabile secondo la disciplina dei redditi diversi.
- Quando l'accertamento fiscale si fonda anche sulle risultanze di conti correnti bancari, l'Amministrazione assolve l'onere probatorio mediante i dati dei conti verificati e si determina un'inversione dell'onere della prova, gravando sul contribuente l'obbligo di fornire una prova analitica per ciascun versamento contestato.
- La prova contraria del contribuente in materia di movimenti bancari e di provenienza delle vincite può essere fornita anche per presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle analiticamente, correlando ogni indizio ai singoli versamenti e motivando in modo espresso e non apodittico.
- Una sentenza che qualifichi in modo incongruo i proventi contestati o che non chiarisca i fatti decisivi e i motivi di appello dedotti dalle parti incorre in vizio di motivazione o in omessa pronuncia, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame di merito.
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