Cassazione Civile, Ordinanza n. 20702/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da due verbali con cui l'ispettorato del lavoro aveva intimato l'adozione di misure correttive e indicato il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa, in relazione a violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro accertate nei confronti del ricorrente. Il destinatario degli atti li aveva opposti davanti al giudice del lavoro, ma la Corte d'appello di Messina aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato le opposizioni, ritenendo gli atti riconducibili all'art. 21 d.lgs. n. 758 del 1994 e non autonomamente invalidati da asserite vicende del processo penale. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 24 Cost.; con il secondo, violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 324 c.p.c., 124 att. c.p.c. e 2909 c.c., nonché agli artt. 651-bis, 652 e 653 c.p.p., sostenendo che il processo penale relativo ai fatti si era concluso con assoluzione e, in precedenza, con declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con conseguente cessazione della materia del contendere e formazione di un giudicato rilevante anche in sede civile e lavoristica. Il ricorrente sosteneva inoltre che i verbali ispettivi incidessero definitivamente sulla sua sfera giuridica e fossero quindi autonomamente impugnabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque manifestamente infondata la doglianza fondata direttamente sull'art. 24 Cost., osservando che il vizio di violazione di legge non può essere prospettato in via diretta con riferimento alla Costituzione, salvo il tramite dell'illegittimità costituzionale della norma applicata. Quanto al merito, ha confermato la soluzione della Corte territoriale: le prescrizioni impartite dagli ispettori ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994 hanno natura di atti di polizia giudiziaria, privi di discrezionalità e qualificabili come atti endoprocedimentali, dunque non autonomamente impugnabili né in sede amministrativa né giurisdizionale; eventuali vizi si fanno valere contro l'atto finale. La Corte ha inoltre rilevato che la tutela giurisdizionale era stata comunque esperita in sede penale, la sede propria per le contravvenzioni non depenalizzate. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
non può essere dedotto direttamente come vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., se non attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge deve investire una norma di rango legislativo e non la Costituzione in via diretta
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare omesso esame di un fatto decisivo
art. 21 d.lgs. n. 758 del 1994
richiamato quale base della sanzione amministrativa conseguente alla verifica preventiva della violazione in materia di sicurezza sul lavoro
art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994
le prescrizioni degli ispettori hanno natura di atti di polizia giudiziaria e sono atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili
richiamata nel quadro della riforma del lavoro che ha riorganizzato l'attività ispettiva
richiamato per la riorganizzazione dell'attività ispettiva e la distinzione tra vigilanza amministrativa e penale
richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato
richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato
richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato penale
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato penale
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato penale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto, il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge non può essere dedotto direttamente con riferimento all'art. 24 Cost., salvo che si denunci l'illegittimità costituzionale della norma di legge applicata.
- Le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'ambito della procedura di cui al d.lgs. n. 758 del 1994 hanno natura di atti endoprocedimentali di polizia giudiziaria e non sono autonomamente impugnabili, perché non concludono il procedimento né incidono in via definitiva sulla posizione giuridica del destinatario.
- I vizi degli atti endoprocedimentali devono essere fatti valere impugnando l'atto finale che ne recepisce gli effetti lesivi, non l'atto interno al procedimento.
- Quando la tutela giurisdizionale sia stata già attivata nella sede penale, eventuali questioni sulle contravvenzioni non depenalizzate non giustificano la caducazione autonoma dei verbali ispettivi in sede civile o lavoristica.
- La pretesa efficacia preclusiva del giudicato penale va verificata nei limiti e secondo i presupposti previsti dalle norme processuali penali richiamate, senza trasformare automaticamente ogni esito del processo penale in una causa di estinzione del contenzioso amministrativo o lavoristico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20536/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20539/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20540/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20544/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20547/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →