Cassazione Penale, Sentenza n. 8243/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti del Miglino. Il fatto contestato riguarda la pretesa, da parte del ricorrente, del pagamento di 5.000 euro dal Francese Antonio per un debito di gioco che quest'ultimo aveva contratto con Imperato Raffaele; l'accusa ha ritenuto provate minacce del tipo "non sai chi sono io, non sai a chi appartengo", "...lo devo scassare di mazzate... i soldi sempre tu me li devi dare, forse non hai capito...", "te la faccio pagare". La difesa ha denunciato: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per aver dato eccessiva fede alla persona offesa in un contesto opaco (bische clandestine, assegni postdatati, debiti di gioco); 2) errore nel non derubricare il fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia); 3) illegittimità della qualificazione come aggravante "metodo mafioso", sostenendo che il Miglino non vantava una reale appartenenza al clan De Feo e che la lunga attesa non è compatibile con il profilo mafioso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il convincimento di responsabilità del Miglino: le dichiarazioni della persona offesa sulle minacce sono state riscontrate da numerosi elementi contraddittori rispetto alla versione del ricorrente (es. dichiarazioni spontanee inverosimili sull'assegno, deposizioni dei testi Guzzi Cosimo e Colace Cosimo sulla vivace discussione e sullo stato d'animo "scosso" della vittima, e la testimonianza di Petriccione Luigi sulla pressione esercitata). La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il reato di estorsione si distingue dall'art. 393 c.p. per l'elemento volitivo e che il debito di gioco è un'obbligazione naturale non azionabile in giudizio; nella fattispecie gli elementi probatori hanno escluso la buona fede di chi pretendeva di esercitare un diritto azionabile. Quanto all'aggravante mafiosa, la sentenza di primo grado (confermativa) e la sentenza impugnata hanno evidenziato i legami notori con i fratelli De Feo e le espressioni del Miglino evocanti la sua storia criminale, ritenendo congrua la qualificazione ex art. 416‑bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla valutazione della libertà di critica della prova e del modo in cui la Corte ha valutato le dichiarazioni della persona offesa rispetto a quelle dell'imputato; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione sulla valutazione della prova fosse adeguata.
Richiamato dalla difesa per chiedere la derubricazione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U) secondo cui la distinzione rispetto all'estorsione è fondata sull'elemento psicologico: nel reato di cui all'art. 393 l'agente crede di perseguire un proprio diritto azionabile; nel caso di specie tale convincimento è stato ritenuto inesistente (debito di gioco non azionabile e prove di insistenza anche dopo il pagamento del debito).
Richiamato per sottolineare che una cessione del credito produce effetti nei confronti del debitore solo se accettata o notificata secondo le regole civili; nella fattispecie non è risultata una valida cessione del credito che potesse legittimare la pretesa del Miglino.
Usato per qualificare le minacce come aggravate dal metodo mafioso: la sentenza ha ritenuto che i riferimenti del ricorrente alla sua storia criminale e ai legami con i De Feo, uniti alla notorietà di tali legami nella zona e alle espressioni minacciose, fossero idonei a integrare l'aggravante.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa può essere determinante se le sue dichiarazioni sono riscontrate da elementi testimonali e di fatto che contrastano con la versione dell'imputato.
- La distinzione tra estorsione e il reato di cui all'art. 393 c.p. dipende dall'elemento psicologico: se l'agente crede (anche erroneamente ma non pretestuosamente) di esercitare un diritto azionabile, può operare la derubricazione; se il diritto non è azionabile (es. debito di gioco) o mancano elementi che giustifichino tale convinzione, si configura l'estorsione.
- Il debito di gioco è in generale considerato un'obbligazione naturale non azionabile in giudizio; quindi la pretesa di pagamento basata su tale debito non giustifica, di per sé, pressioni o minacce legittime.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche quando non vi sia una formale appartenenza documentata, se emergono legami notori con soggetti della criminalità organizzata e se l'imputato evoca tali appartenenze per intimorire la vittima.
- I precedenti penali del reo possono essere valorizzati non per creare una "colpa di autore", ma per delineare la personalità e la coerenza delle condotte (es. l'incompatibilità di un atteggiamento acquiescente rispetto al profilo dimostrato), purché il loro utilizzo sia motivato e non prescriva giudizi pregiudizievoli.
- Una lunga inerzia temporale prima di manifestare pretese intimidatorie non esclude automaticamente l'aggravante mafiosa; la valutazione deve essere contestuale e basata su prove e contesto.
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