Parere n. 187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Francesco Zippo contro il Comune di San Tammaro, il Ministero delle infrastrutture, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento: a) della nota del Comune di San Tammaro prot. n. 10431 del 12 ottobre 2023 di preavviso diniego di permesso per ristrutturazione edilizia di un immobile; b) della nota n. 5891 del 5 giugno 2023 di comunicazione dell’avvio del procedimento con richiesta integrazione documentale; c) rigetto nota integrativa prot. n. 6519 del 20 giugno 2023, nonché le integrazioni e chiarimenti prot. 7580 del 14/07/2023 e prot. 9029 del 04/09/2023; d) delle note integrative prot. 7947 del 25/07/2023 e prot. 9259 del 09/09/2023; e) di ogni altro provvedimento propedeutico, connesso o consequenziale a quelli impugnati e se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del preavviso di diniego di permesso di costruire per ristrutturazione edilizia e degli atti procedimentali connessi
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il preavviso di diniego del permesso di costruire relativo alla ristrutturazione edilizia di un immobile, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, le richieste e i rigetti di integrazione documentale e gli ulteriori atti connessi. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e del d.P.R. n. 380/2001, il difetto di motivazione, l'eccesso di potere, la contraddittorietà e la carenza dei presupposti. Il ricorrente ha contestato sia il mancato esame delle proprie osservazioni al preavviso di diniego sia i singoli motivi ostativi, concernenti anche la non chiara destinazione d'uso e l'impiego di materiali non conformi al vincolo paesaggistico. Il ricorso comprendeva un'istanza cautelare di sospensione. La questione preliminare esaminata dalla Sezione ha riguardato la tempestività del ricorso straordinario, notificato il 19 febbraio 2024 e depositato il 20 febbraio 2024, rispetto all'atto del 12 ottobre 2023, notificato nella stessa data.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare i motivi di merito né l'istanza cautelare. Il termine per proporre il ricorso straordinario è quello di centoventi giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 12 ottobre 2023, il ricorso notificato il 19 febbraio 2024 è stato proposto oltre il termine. Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, richiamando la propria giurisprudenza consolidata. L'eventuale contemporanea impugnazione del provvedimento dinanzi al TAR Campania è stata menzionata negli atti ministeriali, ma non ha costituito la ragione decisiva della pronuncia.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso è stato notificato il 19 febbraio 2024, oltre il termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta il 12 ottobre 2023. Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, il superamento del termine comporta l'irricevibilità del gravame.
Sospensione feriale dei termini
La Sezione ha precisato che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali non si applica al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, conformemente alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato; il mancato rispetto del termine determina l'irricevibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di buon andamento, ma non esaminato nel merito a causa della tardività del ricorso.
artt. 3 e 10-bis legge n. 241/1990
Richiamati dal ricorrente con riguardo all'obbligo di motivazione e al preavviso di diniego; le relative censure non sono state esaminate per l'irricevibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente in relazione al permesso di costruire e ai presupposti dell'intervento edilizio; le questioni sostanziali non sono state esaminate.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica deve essere proposto entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto lesivo.
- La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- La tardività del ricorso straordinario comporta l'irricevibilità del gravame e preclude l'esame dei motivi di merito e dell'istanza cautelare.
Tardività del ricorso straordinario contro il preavviso di diniego edilizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di San Tammaro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'impugnazione concerneva un preavviso di diniego di permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia di un immobile e gli atti procedimentali connessi.
Atti impugnati e censure
Il ricorrente aveva impugnato il preavviso di diniego del 12 ottobre 2023, la comunicazione di avvio del procedimento, le richieste e i rigetti di integrazione documentale, nonché gli ulteriori atti connessi. Le censure riguardavano:
- la violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento;
- la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990;
- la violazione del d.P.R. n. 380/2001;
- il difetto di motivazione, l'eccesso di potere, la contraddittorietà e la carenza dei presupposti;
- il mancato esame delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego;
- la non chiara destinazione d'uso dell'immobile e l'utilizzo di materiali ritenuti non conformi al vincolo paesaggistico.
Il ricorso era accompagnato da un'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati. Dagli atti risultava inoltre che il medesimo provvedimento era stato impugnato contemporaneamente dinanzi al TAR Campania, Napoli.
Termine per la proposizione
La Sezione ha rilevato che il provvedimento impugnato era stato notificato al ricorrente il 12 ottobre 2023. Il ricorso straordinario è stato invece notificato il 19 febbraio 2024 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 20 febbraio 2024.
L'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 stabilisce il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario. Il termine risultava ampiamente decorso alla data della notificazione del ricorso.
Sospensione feriale
Il Consiglio di Stato ha ribadito che al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Il principio è stato ricondotto a una giurisprudenza consolidata, con richiamo ai pareri della Sezione I n. 103 del 2024, n. 696 del 2022, n. 724 del 2022, n. 1331 del 2022 e n. 3036 del 2014, nonché alla pronuncia della Sezione III n. 714 del 2009.
Decisione
La tardività è stata rilevata anche in assenza della relazione ministeriale. La Sezione ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare le censure relative alla legittimità del preavviso di diniego, agli atti edilizi e alla motivazione amministrativa, né l'istanza cautelare.
Il principio applicato è che il superamento del termine di centoventi giorni preclude l'esame del merito del ricorso straordinario e determina l'irricevibilità del gravame.
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