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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2905 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica al concessionario mediante consegna all'impiegato addetto - Art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava gli avvisi di mora e le intimazioni di pagamento per complessivi euro 243.695,74, sostenendo di avere perfezionato la definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002. Aveva versato tempestivamente la prima rata il 16 maggio 2003 e la seconda rata il 13 aprile 2005. La CTR aveva ritenuto tardivo tale pagamento, considerando applicabile il termine originario del 16 aprile 2004. Il contribuente deduceva invece che il termine era stato prorogato al 18 aprile 2005 e che, pertanto, il versamento era tempestivo. In via incidentale, Equitalia contestava anche la validità della notificazione del ricorso introduttivo, eseguita mediante consegna diretta a un impiegato della sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del contribuente, ritenendo applicabile anche a chi aveva versato la prima rata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003 la proroga del termine per il pagamento della seconda rata, fissata al 18 aprile 2005. Il pagamento del 13 aprile 2005 era quindi tempestivo e l'adesione al condono si era perfezionata. Gli ulteriori motivi del contribuente sono stati dichiarati assorbiti. È stato respinto il ricorso incidentale di Equitalia: la notifica diretta presso la sede del concessionario è valida se effettuata a un impiegato addetto che rilasci ricevuta sulla copia dell'atto; sarebbe inesistente solo in assenza della sottoscrizione di un impiegato sulla copia depositata. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12

    La definizione agevolata dei carichi di ruolo si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti secondo le modalità previste. Il termine per il pagamento della seconda rata deve essere interpretato coordinandolo con le successive disposizioni di proroga.

  • D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212 del 2003

    La disposizione ha previsto un differimento dei termini del condono. Il riferimento ai contribuenti che non avevano effettuato versamenti utili deve essere inteso, secondo la Corte, con riguardo ai versamenti immediatamente estintivi degli obblighi, ossia quelli eseguiti in unica soluzione.

  • D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 1, lett. g), e comma 2, lett. g)

    Il termine per il pagamento della seconda rata è stato prorogato dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005. La proroga si applica anche a chi aveva già versato la prima rata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003, purché tale versamento non fosse immediatamente estintivo dell'intero obbligo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3

    consegna diretta presso la sede del destinatario ad impiegato addetto "che ne rilascia ricevuta sulla copia"

    Nel processo tributario è valida la notifica effettuata direttamente presso la sede del concessionario mediante consegna a un impiegato addetto, senza necessità dell'ufficiale giudiziario o del servizio postale, purché la ricevuta risulti sulla copia dell'atto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20

    Il rinvio all'art. 16, comma 3, rende applicabili al ricorso introduttivo le modalità di notificazione mediante consegna diretta al destinatario.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Il motivo fondato sui principi di collaborazione, buona fede ed errore scusabile non è stato esaminato, perché assorbito dall'accoglimento del motivo principale relativo alla proroga del termine.

  • Codice di procedura civile, artt. 156 e 160

    Le disposizioni sui vizi e sulla validità delle notificazioni sono state richiamate con riferimento al ricorso incidentale di Equitalia, che è stato respinto.

Massime di principio

  • Quando una disposizione successiva proroga un termine tributario, la sua applicazione deve essere interpretata in modo coerente e non può produrre l'effetto paradossale di penalizzare chi ha adempiuto prima rispetto a chi ha adempiuto dopo.
  • Nel valutare se un pagamento precedente escluda una proroga, occorre distinguere tra un versamento parziale, che non estingue integralmente l'obbligazione, e un pagamento in unica soluzione, immediatamente estintivo.
  • Un pagamento effettuato entro il termine prorogato può perfezionare la definizione agevolata anche se il termine originario era già scaduto, quando la proroga è applicabile al contribuente.
  • La notifica diretta di un atto tributario al concessionario è valida se consegnata presso la sede a un impiegato addetto e se la ricevuta è apposta sulla copia dell'atto; un documento separato non sostituisce tale formalità.
  • In caso di contestazione della notifica, è essenziale verificare la copia dell'atto depositata e la presenza della sottoscrizione dell'impiegato ricevente.
  • L'accoglimento di un motivo decisivo rende normalmente superfluo l'esame degli ulteriori motivi, che vengono dichiarati assorbiti.

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