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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02206/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato a un dipendente nel 2008, già dichiarato illegittimo. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha dovuto verificare se, al momento del recesso, l'impresa avesse un numero di dipendenti sufficiente per l'applicazione della tutela reale oppure se spettasse la tutela indennitaria di cui all'art. 8 L. n. 604/1966. La Corte territoriale, escludendo i lavoratori con contratto di inserimento, ha ritenuto che il requisito occupazionale non fosse raggiunto e ha quindi riconosciuto solo la tutela prevista dall'art. 8. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso dal computo due lavoratrici assumendo che entrambe avessero cessato il rapporto il 31.5.2007, mentre per una di esse la cessazione sarebbe avvenuta al 30.9.2007 ed era comunque documentalmente provata e non contestata; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, affermando che l'eventuale errore materiale nel testo del ricorso in riassunzione sui nominativi e sulle date delle cessazioni non avrebbe dovuto impedire al giudice di verificare la reale durata dei rapporti di lavoro sulla base degli atti e del libro matricola. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, assorbito per il rigetto del principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiari di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove, non già quando valuti diversamente il materiale probatorio. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la Corte territoriale non aveva omesso l'esame della data di cessazione dei rapporti delle lavoratrici indicate, avendo anzi espressamente considerato le dimissioni risultanti dal libro matricola; eventuali errori percettivi o valutativi non potevano essere corretti in cassazione mediante il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ma semmai con revocazione. Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti oppure disattende espressamente o implicitamente la regola per cui deve decidere sulle prove ritualmente dedotte; non basta lamentare una valutazione difforme del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro di nullità della sentenza o del procedimento per asserita violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale non consente una rivalutazione del materiale probatorio; gli eventuali errori percettivi non sono censurabili con questo motivo.

  • art. 8 della l. n. 604 del 1966

    È la tutela riconosciuta dalla Corte d'appello in ragione del mancato raggiungimento del requisito occupazionale per la tutela reale.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del solo ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede la dimostrazione che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia esplicitamente/implicitamente ignorato il principio di disponibilità della prova; non è sufficiente contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dal merito.
  • L'accertamento del numero dei dipendenti di un'impresa in un determinato arco temporale e della data di cessazione dei rapporti di lavoro è una quaestio facti riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo se il fatto non è stato affatto considerato; se il fatto risulta esaminato, la censura si risolve in un'inammissibile richiesta di rivalutazione delle prove.
  • Gli errori di percezione o di lettura del materiale probatorio non si correggono attraverso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma eventualmente con gli strumenti impugnatori propri della revocazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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