Cassazione Penale, Sentenza n. 33753/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa e vizio di travisamento della prova e della motivazione della pena. Il ricorrente contestava che in appello fosse detto un mancato deposito delle conclusioni difensive in un rito non partecipato quando invece le conclusioni erano state depositate; sosteneva inoltre che fosse stato erroneamente escluso il benefici della non punibilità ex art.131-bis c.p. per le conseguenze dello scontro tra veicoli (rilevate dal giudice di merito benché il verbale di P.G. non contenesse riferimenti ai danni); lamentava infine vizi nella determinazione di pena e nella mancata riduzione della pena pecuniaria nella misura prevista per la scelta del rito.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al presunto mancato deposito delle conclusioni per carenza di pregiudizio, rilevando che il giudice d'appello ha comunque risposto a tutti i profili di doglianza e il ricorrente non ha dimostrato che le conclusioni contenessero argomentazioni nuove. Ha invece accolto il motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la corte d'appello aveva applicato la riduzione del rito in misura di un terzo alla pena pecuniaria invece della riduzione di metà prevista per le contravvenzioni. Trattandosi di correzione meramente aritmetica, la Corte di Cassazione ha rideterminato il trattamento sanzionatorio senza rinvio, annullando limitatamente a quel punto e fissando la pena in mesi cinque di arresto ed euro cinquecento di ammenda.
Norme richiamate
Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza; nel caso applicati i commi relativi alle ipotesi aggravate (nottetempo e con conseguenze, art.186 commi 2 lett.c), 2-sexies e 2-bis per incidente).
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o effetti; il ricorrente invocava tale causa in relazione alle conseguenze dello scontro, ma il giudice di merito l'ha esclusa; la Corte non è intervenuta nel merito di tale accertamento probatorio.
art.620 lett. (codice di procedura penale)
Consente alla Corte di Cassazione di procedere alla statuizione sulla pena quando la correzione da operare è meramente aritmetica e non richiede valutazioni di merito: la Corte ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio senza rinvio.
Regole sul rito camerale non partecipato (norme procedurali ordinarie)
Nei procedimenti assegnati al rito camerale non partecipato, le richieste di discussione orale o di differimento per legittimo impedimento sono inammissibili; la mancata partecipazione non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se non dimostrato un concreto pregiudizio.
Giurisprudenza citata (Sez.2, n.30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv.284802)
Principio secondo cui l'affermazione di mancato deposito di conclusioni difensive è inidonea a fondare terreno di annullamento se il ricorrente non dimostra il pregiudizio e la novità delle argomentazioni difensive.
Massime di principio
- La mera constatazione di un presunto difetto procedurale (es. mancato deposito di conclusioni) non è sufficiente per ottenere l'annullamento: il ricorrente deve dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'omissione e la novità delle argomentazioni non esaminate.
- Quando l'errore riguarda esclusivamente un calcolo aritmetico (ad es. applicazione della misura di riduzione della pena), la Corte di Cassazione può correggere la misura e rideterminare la sanzione senza rinvio, ai sensi delle norme procedurali che regolano la statuizione sulla pena.
- Per le contravvenzioni, la riduzione della pena pecuniaria per la scelta del rito va applicata nella misura prevista dalla norma (nel caso esaminato, la metà), e non con criteri discrezionali difformi; errori di calcolo in tale materia sono emendabili in sede di legittimità.
- Nei procedimenti in rito camerale non partecipato le richieste di discussione orale o differimento sono generalmente inammissibili: prima di promuovere gravami basati su tali eccezioni, verificare la compatibilità del rito e documentare ogni pregiudizio subito.
- Le questioni di fatto e di valutazione probatoria (es. rilevanza di danni materiali per l'applicazione di cause di non punibilità) restano di regola nella competenza del giudice di merito e difficilmente sono riformabili in Cassazione se non sussiste travisamento manifesta della prova.
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