Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11314/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda i danni riportati da un’autovettura, di proprietà di una persona privata e condotta da un terzo, a seguito dell’urto contro un capriolo avvenuto di notte lungo una strada provinciale priva, secondo l’attrice, di segnaletica di pericolo e barriere di contenimento. In primo grado la domanda risarcitoria è stata accolta contro la Regione; in appello l’ente ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della pretesa, con affermazione che il danneggiato non aveva provato la dinamica del sinistro e il nesso causale. Con il ricorso per cassazione la parte danneggiata ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2052, 2054, 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice d’appello aveva errato nel non applicare la disciplina della responsabilità da fauna selvatica e nel pretendere la prova liberatoria della Regione senza riconoscere il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2052 c.c.; 2) violazione degli artt. 2054, 2697, 2700, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il Tribunale aveva svalutato il verbale dei Carabinieri e le testimonianze e non aveva correttamente valutato le prove circa l’improvvisa comparsa dell’animale sulla carreggiata e l’inevitabilità dell’impatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che i danni cagionati da fauna selvatica sono ricondotti all’art. 2052 c.c., che configura una responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione titolare della gestione della fauna, ma ha precisato che, quando il danno deriva dalla collisione tra un veicolo e un animale libero, il danneggiato deve provare positivamente la precisa dinamica del sinistro e l’esclusione di un ruolo causale o concausale della propria condotta di guida. Solo dopo tale prova può venire in rilievo la prova liberatoria del caso fortuito a carico dell’ente. Nel caso concreto il Tribunale aveva accertato che tale prova non era stata fornita e che le risultanze istruttorie erano troppo lacunose per ricostruire l’evento; pertanto il rigetto della domanda era corretto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Le spese sono rimaste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    Per i danni cagionati da fauna selvatica la responsabilità è ricondotta a un criterio oggettivo imputabile al soggetto pubblico titolare della gestione dell’animale; non si tratta di presunzione di colpa ma di responsabilità fondata sulla proprietà o utilizzazione dell’animale.

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    Rileva come presunzione di colpa del conducente del veicolo; nel caso di collisione con animale libero non opera un concorso tra presunzioni omogenee, ma si coordina con la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La condotta del conducente danneggiato può integrare un fatto causale concorrente o esclusivo, incidendo sulla riduzione o sull’esclusione del risarcimento.

  • art. 2697 c.c.

    La parte danneggiata deve allegare e provare la dinamica del sinistro e il nesso causale nei termini richiesti per attivare la responsabilità dell’ente; il tema si collega alla ripartizione dell’onere della prova.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio del verbale dei Carabinieri.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in relazione al ricorso a presunzioni semplici per ricostruire la dinamica del sinistro.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla dedotta errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • I danni cagionati da fauna selvatica sono, di regola, risarcibili nei confronti della pubblica amministrazione secondo l’art. 2052 c.c., che opera come criterio di imputazione oggettiva e non come presunzione di colpa.
  • Quando il sinistro consiste nella collisione tra un veicolo e un animale libero, il danneggiato deve provare in modo positivo e completo la dinamica dell’evento, includendo gli elementi necessari a escludere un ruolo causale o concausale della propria condotta di guida.
  • Solo dopo che il danneggiato abbia assolto tale onere probatorio si sposta sull’ente la prova liberatoria del caso fortuito; non basta allegare genericamente l’urto con l’animale.
  • La valutazione della dinamica del sinistro, dell’attendibilità delle testimonianze e della forza dimostrativa del verbale di accertamento è tipico apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • In presenza di un possibile concorso della condotta del conducente, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., a seconda che la guida abbia inciso come concausa o come causa esclusiva del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.