Cassazione Civile, Ordinanza n. 33572/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia sorto nei primi anni Novanta. Una società preponente aveva indirizzato all’agente una missiva del 26 giugno 1991 con cui si impegnava a versare annualmente una somma forfettaria a titolo di rimborso spese; tale importo era poi stato per alcuni anni effettivamente corrisposto. Successivamente, in un contratto di agenzia stipulato il 1 luglio 1991, non era stata riprodotta quella previsione. L’agente, nella qualità di socia accomandataria della società di agenzia, ha chiesto il pagamento del residuo credito ritenendo l’impegno ancora vincolante. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, invece, l’ha accolta, ritenendo che la pattuizione del 26 giugno 1991 avesse natura obbligatoria e che il successivo contratto non ne avesse eliminato l’efficacia, anche perché la preponente aveva eseguito il pagamento per tre anni. La società preponente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la missiva anteriore sarebbe stata superata dal contratto successivo e che i primi pagamenti andavano letti come liberalità; (2) omesso esame e violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata decisione sulla richiesta di considerare somme asseritamente già corrisposte all’attrice; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che quei pagamenti non erano stati contestati; (4) violazione degli artt. 115, 116 e 198 c.p.c. e dell’art. 2711 c.c., lamentando il mancato ordine di esibizione della contabilità della controparte per provare i pagamenti asseriti. La controricorrente ha resistito e ha eccepito, tra l’altro, questioni preliminari di validità della procura e di improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto inammissibili le memorie depositate da difensori asseritamente nuovi della società ricorrente per difetto di una valida procura speciale nel giudizio di legittimità, considerata la data di introduzione del giudizio originario. Ha poi respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo perché mirava soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del significato degli atti negoziali, senza denunciare una reale violazione dei canoni ermeneutici; inoltre la Corte d’appello aveva consapevolmente valutato la anteriorità della missiva rispetto al contratto di agenzia e ritenuto compatibili gli obblighi ivi contenuti con il successivo assetto contrattuale. Il secondo e il terzo motivo sono stati reputati inammissibili perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato i pagamenti dedotti, detraendo solo l’importo documentato da una nota di credito, e perché le doglianze erano generiche e non autosufficienti, oltre che, quanto all’art. 115 c.p.c., non pertinenti ratione temporis. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché l’ordine di esibizione ex art. 2711 c.c. è rimesso al potere discrezionale del giudice, non è censurabile in cassazione se negato, e comunque la ricorrente non aveva specificamente indicato quali documenti dovessero essere esibiti né aveva assolto l’onere di provare i pagamenti asseriti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione, per i processi instaurati in primo grado prima del 4 luglio 2009, la procura speciale deve essere rilasciata con le forme richieste dal testo previgente; non basta una procura autenticata dal difensore in modo incompatibile con il regime applicabile.
art. 15 preleggi
Invocato dalla ricorrente in relazione alla priorità temporale della missiva rispetto al contratto successivo; la Corte non ha ravvisato una reale violazione, poiché la questione era in realtà di interpretazione del complessivo assetto negoziale.
artt. 1326, 1362, 1363, 1369, 1371, 1372 c.c.
La censura che richiama tali norme è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a sollecitare una diversa valutazione del risultato interpretativo compiuto dal giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la doglianza non superasse la genericità e non scalfisse l’accertamento di merito sulla mancanza di prova dei pagamenti asseriti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto risulta comunque esaminato dal giudice di merito, oppure quando la censura tende solo a ottenere una rivalutazione del merito.
Non vi è omissione di pronuncia se il giudice di merito ha espresso un rigetto, anche parziale, della richiesta dedotta in giudizio.
La norma, nella formulazione richiamata dalla ricorrente, non era applicabile ai giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009; inoltre la censura è inammissibile se non è autosufficiente nella rappresentazione della dedotta non contestazione.
Richiamato insieme ad altre norme sulla valutazione delle prove, ma senza incidere sulla decisione, poiché la doglianza era diretta a contestare il merito dell’apprezzamento probatorio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamenti tecnici e istruttoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non superava i limiti del sindacato di legittimità.
L’ordine di esibizione della contabilità è potere discrezionale del giudice, utilizzabile in via residuale e non censurabile in cassazione se non esercitato; inoltre non può supplire alla mancata prova specifica del fatto dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, applicato per la declaratoria dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura dell’interpretazione di un contratto è ammissibile solo se deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale rilevante; non è consentito chiedere alla Cassazione una diversa ricostruzione del contenuto negoziale a fronte di un apprezzamento di merito non implausibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto risulta comunque valutato dal giudice di merito; l’art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La deduzione di un’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata se la sentenza impugnata contiene una decisione espressa, anche solo di rigetto parziale, sulla questione prospettata.
- La censura fondata sulla non contestazione dei fatti deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare con precisione il contenuto degli atti da cui risulterebbe la mancata contestazione e la norma processuale invocata deve essere applicabile ratione temporis.
- L’ordine di esibizione documentale o contabile è un potere istruttorio discrezionale e residuale del giudice; non può essere utilizzato per supplire alla mancata prova specifica del fatto costitutivo allegato dalla parte.
- Chi deduce l’esistenza di pagamenti o altre circostanze estintive del credito ha l’onere di provarli in modo specifico; una richiesta generica di esibizione della contabilità della controparte non può sostituire l’assolvimento dell’onere probatorio.
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