Cassazione Penale, Sentenza n. 8884/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione illecita a fini di spaccio) relativa al trasporto su autovettura di circa 3,360 kg lordi di cocaina e disponeva la confisca della somma di 830 euro sequestrata. Il ricorrente deduceva: (1) mancata motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 240 c.p. e vizio motivazionale cumulativo in ordine alla confisca, per mancanza di nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato e per aver dimostrato la lecita provenienza del denaro dal lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la parte che contestava la mancata verifica delle cause di proscioglimento (primo motivo), ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (limiti di impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena concordata). Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto privo di giustificazione il nesso tra la somma sequestrata e la sola condotta di detenzione contestata e ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca del denaro, rinviando per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sentenza emessa il 13/12/2021.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
detenzione illecita a fini di spaccio
Norma sostanziale contestata: il fatto concerne la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (cocaina) e costituisce il reato per cui è stato patteggiato il trattamento sanzionatorio.
Riferimento alle cause di estinzione o di esclusione della responsabilità che il ricorrente lamentava non essere state valutate dal giudice di merito; tuttavia, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nella forma del ricorso in Cassazione contro il patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (legge 23 giugno 2017 n. 103)
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibile il motivo che deduceva violazione di legge per mancata verifica delle cause di proscioglimento: il patteggiamento ha limiti di impugnabilità stabiliti dalla legge e non consente la censura generale dedotta dal ricorrente.
Richiamata in relazione alla confisca: la norma disciplina la confisca del profitto e del prezzo del reato; la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato il nesso tra la somma sequestrata e il reato, rendendo ingiustificata la confisca.
art. 23, commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Normativa procedurale richiamata come base del procedimento davanti alla Corte (contestuale richiamo alla disciplina speciale applicata al procedimento).
Massime di principio
- Le sentenze di applicazione della pena concordata (patteggiamento) hanno limiti stringenti di impugnabilità in Cassazione: molte censure di merito sono inammissibili ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2-bis.
- La confisca di somme sequestrate come "profitto" o "prezzo" del reato richiede la prova del nesso di pertinenzialità o della derivazione illecita; in mancanza di tale nesso la confisca può essere annullata.
- Spetta alla parte che chiede la conferma della confisca (di solito l'accusa) dimostrare il collegamento tra il denaro e l'attività delittuosa; indicazioni o prove di lecita provenienza possono escludere la confisca.
- La Corte di Cassazione può operare un annullamento parziale della sentenza con rinvio limitato al solo profilo annullato (qui: la confisca), lasciando il resto della pronuncia inalterato.
- In procedimenti con patteggiamento, contestazioni formali sulla motivazione rispetto a cause di proscioglimento rischiano di essere improduttive in Cassazione; invece contestazioni su misure patrimoniali (confisca) possono essere valutate nel merito se riferite a profili di diritto specifici.
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