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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27993/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Un soggetto aveva introdotto un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale, deducendo di avere eseguito interventi migliorativi su un immobile poi restituito alle controparti in esecuzione di precedente decisione, di avere lasciato nell'immobile beni mobili di valore e che tali beni fossero stati sottratti nel periodo in cui una delle controparti aveva la custodia giudiziaria dell'immobile. Chiedeva quindi, da un lato, il rimborso degli esborsi per i lavori eseguiti, invocando varie basi normative e anche l'arricchimento senza causa, e, dall'altro, il risarcimento dei danni da furto, anche non patrimoniali. Il Tribunale respingeva la domanda per giudicato; la Corte d'appello confermava il rigetto, pur escludendo che la sentenza penale richiamata potesse valere come giudicato nel giudizio civile. In cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo che l'eccezione di giudicato era priva dell'attestazione richiesta e che mancava identità tra i due giudizi quanto a parti, causa petendi e petitum, con conseguente difetto di prova della sovrapponibilità delle domande; con un secondo motivo censurava la violazione del contraddittorio e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale gli aveva addebitato mancata diligenza nello sgombero dell'immobile senza che ciò fosse stato specificamente eccepito, e contestava altresì il mancato rilievo delle inadempienze della custode emerse nel processo penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via principale, gravemente insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 n. 3 c.p.c., perché il ricorso non ricostruiva adeguatamente le ragioni dell'eccezione di giudicato, il contenuto delle difese nei gradi di merito, né la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato una autonoma inammissibilità dei motivi, perché le censure non specificavano come le questioni fossero state dedotte nei giudizi di merito e, quanto al secondo motivo, non riportavano il contenuto della sentenza penale invocata. Non è stata posta condanna alle spese per mancata difesa delle intimate, ma è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    è richiamato solo quale rito introduttivo del giudizio di primo grado, senza specifiche questioni interpretative

  • art. 936 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base per il rimborso delle opere eseguite sul fondo altrui

  • art. 1150 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base per il rimborso delle migliorie e delle spese

  • art. 2040 c.c.

    richiamato dal ricorrente come ulteriore fondamento della pretesa restitutoria/indennitaria

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'invalidità dell'eccezione di giudicato per mancanza dell'attestazione degli atti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato formale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova circa l'identità tra i giudizi e la sovrapponibilità delle domande

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per lamentare la lesione del contraddittorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in tema di valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai requisiti dell'atto di appello

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per prospettare un inadempimento della custode

  • art. 1768 c.c.

    richiamato per sostenere obblighi di custodia/diligenza

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per la possibile incidenza del concorso colposo del danneggiato o dell'aggravamento del danno

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la Corte ne afferma la natura di requisito di contenuto-forma essenziale del ricorso per cassazione, che impone un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una comprensione completa e autonoma della vicenda sostanziale e processuale; la mancanza di tale quadro rende il ricorso inammissibile.
  • Per soddisfare l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. il ricorso deve indicare, sia pure sinteticamente, domande, eccezioni, difese, svolgimento del processo e contenuto essenziale delle decisioni di merito.
  • La censura di giudicato o di altre questioni già trattate nei gradi di merito deve essere articolata indicando specificamente in che modo tali questioni siano state dedotte e decise, non essendo sufficiente un richiamo generico.
  • Quando si invoca un precedente giudiziale come giudicato, occorre riprodurre in modo sufficiente gli elementi necessari a verificare identità di parti, petitum e causa petendi; un mero richiamo astratto non è sufficiente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, censurando la motivazione di merito, non riporti il contenuto degli atti o dei provvedimenti richiamati e non consenta il controllo della decisività della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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