Cassazione Civile, Ordinanza n. 27993/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva introdotto un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale, deducendo di avere eseguito interventi migliorativi su un immobile poi restituito alle controparti in esecuzione di precedente decisione, di avere lasciato nell'immobile beni mobili di valore e che tali beni fossero stati sottratti nel periodo in cui una delle controparti aveva la custodia giudiziaria dell'immobile. Chiedeva quindi, da un lato, il rimborso degli esborsi per i lavori eseguiti, invocando varie basi normative e anche l'arricchimento senza causa, e, dall'altro, il risarcimento dei danni da furto, anche non patrimoniali. Il Tribunale respingeva la domanda per giudicato; la Corte d'appello confermava il rigetto, pur escludendo che la sentenza penale richiamata potesse valere come giudicato nel giudizio civile. In cassazione il ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo che l'eccezione di giudicato era priva dell'attestazione richiesta e che mancava identità tra i due giudizi quanto a parti, causa petendi e petitum, con conseguente difetto di prova della sovrapponibilità delle domande; con un secondo motivo censurava la violazione del contraddittorio e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale gli aveva addebitato mancata diligenza nello sgombero dell'immobile senza che ciò fosse stato specificamente eccepito, e contestava altresì il mancato rilievo delle inadempienze della custode emerse nel processo penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via principale, gravemente insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366 n. 3 c.p.c., perché il ricorso non ricostruiva adeguatamente le ragioni dell'eccezione di giudicato, il contenuto delle difese nei gradi di merito, né la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato una autonoma inammissibilità dei motivi, perché le censure non specificavano come le questioni fossero state dedotte nei giudizi di merito e, quanto al secondo motivo, non riportavano il contenuto della sentenza penale invocata. Non è stata posta condanna alle spese per mancata difesa delle intimate, ma è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato solo quale rito introduttivo del giudizio di primo grado, senza specifiche questioni interpretative
richiamato dal ricorrente come base per il rimborso delle opere eseguite sul fondo altrui
richiamato dal ricorrente come base per il rimborso delle migliorie e delle spese
richiamato dal ricorrente come ulteriore fondamento della pretesa restitutoria/indennitaria
invocato dal ricorrente per sostenere l'invalidità dell'eccezione di giudicato per mancanza dell'attestazione degli atti
richiamato per denunciare ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in relazione al giudicato formale
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova circa l'identità tra i giudizi e la sovrapponibilità delle domande
richiamato per lamentare la lesione del contraddittorio
richiamato in tema di valutazione delle prove e dei fatti non contestati
richiamato con riferimento ai requisiti dell'atto di appello
richiamato per prospettare un inadempimento della custode
richiamato per sostenere obblighi di custodia/diligenza
richiamato per la possibile incidenza del concorso colposo del danneggiato o dell'aggravamento del danno
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte ne afferma la natura di requisito di contenuto-forma essenziale del ricorso per cassazione, che impone un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali senza necessità di ricorrere ad altre fonti o atti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una comprensione completa e autonoma della vicenda sostanziale e processuale; la mancanza di tale quadro rende il ricorso inammissibile.
- Per soddisfare l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. il ricorso deve indicare, sia pure sinteticamente, domande, eccezioni, difese, svolgimento del processo e contenuto essenziale delle decisioni di merito.
- La censura di giudicato o di altre questioni già trattate nei gradi di merito deve essere articolata indicando specificamente in che modo tali questioni siano state dedotte e decise, non essendo sufficiente un richiamo generico.
- Quando si invoca un precedente giudiziale come giudicato, occorre riprodurre in modo sufficiente gli elementi necessari a verificare identità di parti, petitum e causa petendi; un mero richiamo astratto non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, censurando la motivazione di merito, non riporti il contenuto degli atti o dei provvedimenti richiamati e non consenta il controllo della decisività della doglianza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27967/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27969/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27971/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27972/2024 del 30/10/2024
- ordinanza_civile · 30 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 27974/2024 del 30/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →