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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15291/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una ex dipendente della Regione Abruzzo aveva lavorato dal 1979 al 2015 e sosteneva di avere diritto all'adeguamento della retribuzione individuale di anzianità in base alla normativa regionale che, prima e poi dopo le modifiche del 2008, prevedeva un criterio perequativo a favore dei dipendenti regionali. Dopo un primo contenzioso definito in senso sfavorevole alla lavoratrice, con successivo giudicato, la stessa aveva introdotto un nuovo giudizio chiedendo la condanna della Regione al pagamento di somme asseritamente dovute per la medesima causale. La Corte d'appello aveva rigettato in parte il gravame, salvo che sulle spese di lite. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione della normativa regionale; violazione di norme processuali e costituzionali; omesso esame di fatti decisivi; persistenza di efficacia della disciplina dichiarata incostituzionale per i rapporti sorti prima della pronuncia della Corte costituzionale; sopravvivenza del comma 2 ter; lesione dell'affidamento; insufficienza della motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la pretesa della lavoratrice fosse preclusa dal giudicato formatosi nel precedente giudizio di rigetto della domanda di adeguamento retributivo fondata sulla medesima disciplina regionale. Ha quindi escluso che la ricorrente potesse radicare un diritto soggettivo perfetto sulla base di una norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, ha negato che il comma 2 bis potesse essere considerato mera codificazione di un principio già esistente e ha ritenuto priva di autonoma utilità la deduzione del comma 2 ter, perché strumentale alla disposizione caducata. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'affidamento, osservando che la Regione non aveva mai applicato la norma e che non poteva esservi valido affidamento su una disposizione dichiarata incostituzionale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, L.R. Abruzzo n. 118/1998

    la disposizione regionale, introdotta dall'art. 43 della L.R. n. 6/2005 e poi modificata, non poteva fondare il diritto azionato dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale e, comunque, era preclusa dal giudicato sfavorevole formatosi nel precedente contenzioso

  • art. 43 L.R. Abruzzo n. 6/2005

    la norma regionale, come sostituita dalla L.R. n. 16/2008, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui introduceva il comma 2-bis nell'art. 1 della L.R. n. 118/1998

  • art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16/2008

    ha sostituito la disciplina regionale poi caducata dalla Corte costituzionale

  • art. 117, comma 2, lettera l), Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale violato dalla normativa regionale, perché incidente sulla materia dell'ordinamento civile riservata allo Stato

  • artt. 112, 113 e 132 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per censurare motivazione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per dare continuità alle ordinanze precedenti e alle questioni già decise

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una pretesa sia stata già definitivamente respinta con sentenza passata in giudicato, il medesimo diritto non può essere nuovamente fatto valere sulla base della stessa disposizione normativa, neppure se la parte tenti di riformularne il fondamento in termini diversi ma sostanzialmente identici.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fonda il diritto azionato impedisce di utilizzare quella disposizione, o la parte ad essa strettamente strumentale, come base autonoma della domanda, salvo che dal testo emerga un distinto e autonomo titolo giuridico, che però deve essere specificamente allegato e dimostrato.
  • Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile su una disciplina che non sia mai stata concretamente applicata alla sfera patrimoniale del richiedente e che, in ogni caso, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
  • Le censure di violazione di legge, vizio motivazionale e omesso esame risultano inammissibili quando, al di là dell'etichetta formale, mirano a superare un giudicato preclusivo e a ottenere una rivalutazione di una pretesa già definitivamente respinta.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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