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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41292/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un giudice di pace aveva convalidato, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, il trattenimento di un cittadino marocchino presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino, ritenendo insussistenti circostanze ostative ex art. 19 del medesimo decreto per la mancata disponibilità di un vettore aereo idoneo e per la necessità di acquisire un documento valido per l'espatrio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che mancasse ogni ragionevole prospettiva di esecuzione del rimpatrio; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 112 c.p.c., 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, 8 CEDU e 111 Cost., lamentando l'omessa pronuncia sulla richiesta di rigetto della convalida per asserita illegittimità del decreto di espulsione presupposto e per violazione della vita privata e familiare, in ragione della presenza in Italia di familiari e di una fidanzata italiana. La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile sotto il profilo dell'interesse, ma ha rigettato entrambi i motivi: il primo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque infondato, essendo stata motivata la sussistenza di una ragionevole prospettiva di rimpatrio; il secondo perché inammissibile, non avendo il ricorrente allegato la convivenza con i familiari e perché la sola relazione di fatto con una fidanzata italiana non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione previste dalla norma. È stato quindi rigettato il ricorso, con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la convalida del trattenimento. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile e comunque manifestamente infondato, perché diretto a contestare il merito della valutazione compiuta dal giudice di pace sulla ragionevole prospettiva di rimpatrio; ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice di merito aveva comunque risposto alla questione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava correttamente la motivazione del provvedimento e perché la mera presenza in Italia di familiari, senza allegazione della convivenza, non integra di per sé la causa ostativa all'espulsione prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998; allo stesso modo, la relazione di fatto con una fidanzata italiana non è tutelata dalla norma. La Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha precisato che, trattandosi di procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 286/1998

    Individua il titolo della convalida del trattenimento del cittadino straniero nel Centro di Permanenza per i Rimpatri.

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del trattenimento in assenza di una effettiva prospettiva di rimpatrio.

  • art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE

    È invocato a sostegno del principio secondo cui il trattenimento è legittimo solo se vi sia una ragionevole prospettiva di allontanamento.

  • art. 19, d.lgs. n. 286/1998

    La Corte lo interpreta in senso tassativo: le ipotesi di divieto di espulsione devono essere specificamente dimostrate e non possono essere estese a situazioni di mero fatto non previste dalla norma.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    La presenza di familiari in Italia non basta; occorre allegare e provare la convivenza con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice di merito abbia comunque reso una risposta, anche sintetica, alla questione dedotta.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato dal ricorrente per dedurre la lesione della vita privata e familiare, ma la Corte esclude la rilevanza della censura nei termini prospettati.

  • art. 111 Cost.

    È invocato a sostegno della censura di nullità per omessa pronuncia e per difetto di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indica il vizio processuale dedotto con il secondo motivo, in relazione alla denunciata omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché il procedimento è esente per legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la convalida del trattenimento dello straniero sussiste interesse all'impugnazione anche se il rimpatrio sia asseritamente già avvenuto, poiché l'annullamento del provvedimento può rilevare sia ai fini risarcitori sia per rimuovere ostacoli alla regolarizzazione della posizione dello straniero.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una rivalutazione del merito della ragionevole prospettiva di rimpatrio è inammissibile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato sulla concreta possibilità di esecuzione dell'allontanamento.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato e respinto la questione dedotta, anche se con motivazione sintetica.
  • Le cause ostative all'espulsione previste dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 hanno carattere tassativo e richiedono la prova dei presupposti specifici previsti dalla norma; la mera esistenza in Italia di familiari o di una relazione affettiva di fatto non è sufficiente se manca la convivenza richiesta dalla disposizione.
  • La tutela della vita familiare, ai fini del divieto di espulsione, presuppone un legame familiare qualificato e attuale, non una semplice relazione sentimentale o una presenza non accompagnata da convivenza documentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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