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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27733/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e un avviso di intimazione riferiti a più cartelle di pagamento per tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa. In primo grado la domanda era stata accolta solo per alcune cartelle per le quali non era stata provata la notifica. In appello la CTR aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo necessario produrre gli originali della documentazione di notifica o copie conformi e applicando, per i tributi azionati, la prescrizione quinquennale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR erroneamente preteso la produzione degli originali delle relate/documentazione di notifica in assenza di uno specifico disconoscimento delle copie; 2) violazione dell'art. 2946 c.c. per non avere applicato la prescrizione decennale ai crediti erariali riportati nelle cartelle, ritenendo invece applicabile il termine quinquennale.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, in assenza di un disconoscimento specifico e circostanziato della conformità delle copie all'originale, non può pretendersi la produzione degli originali della documentazione di notifica. Ha inoltre ritenuto erronea l'affermazione della CTR sulla prescrizione quinquennale per i tributi erariali, richiamando il principio per cui la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine breve in quello ordinario, ma non riduce il termine di prescrizione previsto dalla disciplina sostanziale del tributo; per imposte dirette, IVA e tributi camerali, in difetto di specifica previsione, opera il termine ordinario decennale, mentre il termine quinquennale riguarda sanzioni e interessi moratori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario la documentazione sulla notifica prodotta in copia non richiede necessariamente gli originali se non vi è un disconoscimento specifico e circostanziato della conformità all'originale

  • art. 2719 c.c.

    il disconoscimento della conformità delle copie all'originale deve essere chiaro, specifico e riferito ai singoli documenti e alle difformità dedotte

  • art. 2712 c.c.

    la contestazione delle riproduzioni documentali non può essere generica o di stile

  • art. 2946 c.c.

    per i crediti erariali, in mancanza di una diversa previsione, opera la prescrizione ordinaria decennale

  • art. 2953 c.c.

    la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per la sola definitività amministrativa della cartella

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    non si applica alle imposte dirette, IVA e tributi camerali perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario, pur se annuale; rileva invece per gli interessi moratori

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rappresenta la base formale dei motivi per violazione di legge

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la copia fotostatica di atti e relate di notifica può essere idonea a provare la notificazione se la controparte non formula un disconoscimento specifico, chiaro e circostanziato della conformità all'originale.
  • La contestazione generica o meramente assertiva della conformità di un documento alla sua matrice non è sufficiente a privarlo di efficacia probatoria.
  • La definitività di una cartella o di un atto di riscossione per mancata impugnazione non comporta, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti tributari erariali, in difetto di una norma speciale che preveda un termine diverso, si applica la prescrizione ordinaria decennale; il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. non si estende automaticamente ai tributi periodici, perché l'obbligazione tributaria ha autonomia per ciascun periodo d'imposta.
  • Il termine quinquennale resta invece applicabile alle sanzioni amministrative tributarie e agli interessi moratori, secondo le rispettive discipline sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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