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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26523/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente creditore)

La controversia

La controversia trae origine da due ordinanze-ingiunzione prefettizie fondate su verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, contro le quali la destinataria aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace. L’opposizione era stata rigettata con sentenza passata in giudicato; successivamente, in relazione alla pretesa creditoria dell’ente derivante da quel giudicato, la parte sanzionata aveva eccepito la prescrizione ritenendo applicabile il termine quinquennale previsto dall’art. 28 l. n. 689/1981. Il giudice di pace aveva respinto l’eccezione e il Tribunale di Roma, investito dell’appello, aveva confermato che il credito non era soggetto al termine breve ma al termine decennale ex art. 2953 c.c., perché il titolo originario amministrativo era stato sostituito dal titolo giudiziale definitivo. In cassazione la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 l. n. 689/1981, 2953 c.c. e 615 c.p.c., sostenendo l’erroneità dell’equiparazione tra sanzioni amministrative e sanzioni tributarie ai fini del regime prescrizionale e contestando l’applicazione del termine decennale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, una volta formatosi il giudicato di rigetto dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzione, la pretesa creditoria dell’amministrazione trova titolo nella sentenza passata in giudicato e non più nell’atto amministrativo originario; di conseguenza si applica la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., non il termine quinquennale dell’art. 28 l. n. 689/1981. La sentenza impugnata è stata dichiarata conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato la censura come dedotta violazione di norme di diritto.

  • art. 28 della legge n. 689/1981

    Prevede, in via generale, la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative; la Corte precisa che tale termine riguarda il titolo amministrativo originario, non più operante dopo il giudicato.

  • art. 2953 c.c.

    Si applica la prescrizione decennale ai diritti accertati con sentenza passata in giudicato; nel caso, il titolo giudiziale sostituisce quello amministrativo originario.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel superamento del regime prescrizionale fondato sul giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta a seguito di proposta di definizione per manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 96, comma terzo, c.p.c.

    Applicato dalla Corte, in ragione della decisione conforme alla proposta e in assenza di elementi contrari, per condannare la parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte.

  • art. 96, comma quarto, c.p.c.

    Applicato per la condanna a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la pretesa creditoria dell’amministrazione si fonda su una sentenza passata in giudicato che ha definito l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, il titolo originario amministrativo è sostituito dal titolo giudiziale e si applica la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.
  • Il termine quinquennale previsto per le sanzioni amministrative in via generale non opera per la successiva azione di riscossione fondata sul giudicato, perché la fonte del diritto di credito non è più l’illecito amministrativo ma la sentenza definitiva.
  • La mera evocazione di una pretesa differenza tra disciplina delle sanzioni tributarie e amministrative non incide, quando il punto decisivo è la conversione del titolo in giudiziale per effetto del giudicato.
  • In sede di legittimità, la censura sulla prescrizione va respinta se il giudice di merito ha correttamente individuato nel giudicato il titolo costitutivo della pretesa e applicato il corrispondente termine decennale di prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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