Cassazione Penale, Ordinanza n. 15184/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di una imputata per un episodio di importazione di sostanza stupefacente, ritenendo provato che la stessa si fosse presentata al ritiro di un pacco UPS contenente 32 panetti di hashish munita di delega rilasciata da un soggetto inesistente, già utilizzato in precedenti importazioni, e valorizzando inoltre il rinvenimento presso la sua abitazione di ulteriore hashish e di materiale per il confezionamento. Nel ricorso per cassazione l'imputata ha dedotto vizio di motivazione sia quanto alla valutazione della prova indiziaria e alla natura del contenuto del pacco ritirato, sia quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi riproponevano sostanzialmente le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le specifiche risposte della Corte territoriale. Ha inoltre ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la motivazione di merito, che aveva logicamente e non manifestamente illogicamente valorizzato gli indizi a carico dell'imputata. Quanto alla pena, ha giudicato congrua la motivazione resa in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p., con richiamo alla gravità del fatto, al quantitativo di stupefacente e all'agire professionale. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione per la continuazione, senza specifica trattazione autonoma nel merito
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice relativa al reato di stupefacenti contestato e confermato in appello
criterio di commisurazione della pena; la Corte di merito deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti per la determinazione in concreto della sanzione
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte della sentenza impugnata.
- La valutazione della prova indiziaria compiuta dai giudici di merito, se sorretta da motivazione lineare, logica e aderente alle emergenze processuali, non è sindacabile in cassazione.
- In sede di legittimità non può essere rivalutato il compendio probatorio quando la motivazione di merito non presenti manifesta illogicità o omissioni decisive.
- L'obbligo di motivazione sul trattamento sanzionatorio è adempiuto quando il giudice indichi gli elementi ritenuti più significativi ai fini dell'art. 133 c.p., anche senza un esame analitico di tutti i parametri astrattamente applicabili.
- La gravità del fatto e il quantitativo di sostanza stupefacente possono giustificare il discostamento dal minimo edittale, ove la motivazione dia conto dei criteri di commisurazione della pena.
Come è indicizzato
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