Ordinanza n. 12482/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’annullamento - del D.M. 5100/2189 del 28.07.2025, contenente l’elenco dei Consiglieri di Legazione promossi al grado di Consigliere di Ambasciata a valere dal 02.07.2025, in cui non risulta essere presente il nominativo del Dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente; - del supplemento n. 1 al ‘‘Foglio di Comunicazioni’’ di luglio 2025, pubblicato il 25.07.2025, contenente l’elenco dei funzionari promossi al Grado di Consigliere di Ambasciata a decorrere dal 02.07.2025, in cui non risulta essere presente il nominativo del Dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente; - dei verbali n. 1-2-3-4-5, rispettivamente del 21-22-23-24-25 luglio 2025, della Commissione per le promozioni al grado di Consigliere di Ambasciata, nominata con il D.M. n. 367-bisdel 26.06.2025, costituita ai sensi dell’art. 105-bis, comma I, lett. b), D.P.R. n. 18 del 05.01.1967; - dell’Allegato B accluso ai sopra citati verbali, contenente la motivazione di non avanzamento del Dott. Gentile al grado superiore -c.d. ‘‘medaglione’’; - della scheda di valutazione periodica del Dott. Gentile, relativa all’anno 2024, redatta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 106 D.P.R. n. 18/1967; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto al sopra citato D.M. 5100/2189del 28.07.2025; Nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di accedere a tutti gli atti in possesso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come specificamente indicati nell’istanza di accesso notificata in data 01.08.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi alle valutazioni e ai titoli degli altri funzionari aspiranti alla promozione al grado di Consigliere di Ambasciata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già impugnando gli atti della procedura di promozione al grado di Consigliere di Ambasciata, ha proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. contro il diniego parziale dell’Amministrazione a un’istanza di accesso documentale. Ha chiesto, in particolare, i giudizi formulati dalla Commissione nei confronti degli altri funzionari aspiranti all’avanzamento, promossi e non promossi, le relative schede di valutazione periodica, i titoli di carriera e di servizio e gli incarichi svolti. Ha sostenuto che tali documenti fossero necessari per verificare correttezza, coerenza e ragionevolezza dei criteri applicati dalla Commissione e per esercitare pienamente il diritto di difesa nel giudizio di annullamento del decreto ministeriale recante l’elenco dei funzionari promossi. Il Ministero ha dedotto l’infondatezza dell’istanza, rilevando che il ricorrente non aveva conseguito il giudizio di “eminenza” richiesto dalla normativa e non era stato quindi ammesso alla successiva fase comparativa, con conseguente assenza di un interesse strumentale alla conoscenza degli atti relativi agli altri candidati.
La decisione
L’istanza di accesso difensivo è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto che la procedura di promozione si articoli in due fasi distinte: una prima fase individuale e non comparativa, diretta ad accertare per ciascun candidato il possesso “in modo eminente” dei requisiti previsti dall’art. 105 del d.P.R. n. 18/1967; una seconda fase comparativa, riservata ai soli candidati che abbiano superato la prima e conseguito il giudizio di eminenza, per selezionare quelli comparativamente migliori nei limiti dei posti disponibili. Poiché dagli atti risultava che il ricorrente non aveva superato la fase preliminare, la sua posizione riguardava esclusivamente la contestazione della valutazione del proprio profilo professionale e personale, non la successiva comparazione tra candidati ammessi. Mancava pertanto il nesso di strumentalità tra la documentazione concernente gli altri aspiranti e la situazione giuridica finale che il ricorrente intendeva tutelare, richiesto dagli artt. 22 e 24, comma 7, della l. n. 241/1990 e interpretato dall’Adunanza plenaria n. 4/2021. Solo il candidato che abbia superato la fase preliminare e conseguito l’eminenza può vantare una posizione differenziata idonea a rendere astrattamente strumentale l’accesso agli atti degli altri aspiranti ai fini della contestazione della graduazione comparativa. Le questioni ulteriori relative alla riservatezza dei controinteressati e alla disciplina speciale del personale diplomatico sono state assorbite. Spese al definitivo.
Norme richiamate
istanza di accesso documentale proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina il rimedio giurisdizionale contro il diniego o il differimento dell’accesso documentale.
Prevede i requisiti rilevanti per la promozione al grado di Consigliere di Ambasciata; il loro possesso eminente è verificato in una fase preliminare individuale e non comparativa.
Richiede, per l’accesso documentale, una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti richiesti; nel caso concreto tale collegamento non sussisteva rispetto agli atti degli altri candidati.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Consente l’accesso ai documenti quando la conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; la necessità difensiva deve essere accompagnata da un nesso di strumentalità con la posizione da tutelare.
art. 105-bis, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 18/1967
Individua la base normativa della Commissione per le promozioni al grado di Consigliere di Ambasciata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal Collegio a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una procedura di avanzamento prevede una fase preliminare individuale di verifica dell’eminenza dei requisiti e una successiva fase comparativa, il candidato escluso nella prima fase può contestare la valutazione del proprio profilo, ma non vanta, per ciò solo, un interesse qualificato all’accesso agli atti relativi agli altri candidati ammessi o non ammessi alla comparazione.
- Nell’accesso difensivo, la necessità di conoscere i documenti deve essere dimostrata attraverso un nesso di strumentalità concreto e diretto con la situazione giuridica che il richiedente intende tutelare; non è sufficiente la mera utilità astratta della documentazione per verificare la correttezza generale dell’azione amministrativa.
- Soltanto il candidato che abbia superato la fase preliminare e conseguito il giudizio di eminenza può vantare una posizione differenziata tale da rendere astrattamente strumentale l’accesso agli atti degli altri aspiranti, quando intenda contestare la successiva graduazione comparativa.
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