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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32290/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo relativo alla richiesta di liberazione anticipata per i semestri di detenzione maturati dal 1993 al 2003 e per quello dal 22/05/2016 al 21/11/2016. Rettamente deduceva (1) violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 27, comma 3, Cost. per avere il Tribunale escluso i semestri anteriori al 18/03/2002 senza attività istruttoria, in base alla sola condanna per associazione mafiosa; e (2) carenza di motivazione relativamente al semestre 22/11/2018-21/05/2019, escluso nonostante l'assenza di sanzioni disciplinari e la partecipazione all'opera di rieducazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il secondo motivo inadmissibile per essere inedito in sede di reclamo al Tribunale di sorveglianza e quindi non deducibile in Cassazione. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la negativa valutazione dei semestri anteriori al 18/03/2002, ritenendo che la partecipazione a un'associazione mafiosa protratta fino a quella data, per la gravità e la perdurante natura della condotta, sia idonea a manifestare il mancato impegno nell'opera di rieducazione e quindi a influenzare negativamente la valutazione anche dei semestri anteriori. Ha inoltre confermato che le sanzioni disciplinari rilevano soprattutto per il semestre in cui si sono verificate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente liquidata di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 Ordinamento penitenziario

    Disciplina la liberazione anticipata e la valutazione del comportamento del detenuto; applicazione frazionata per semestri ma consente che condotte particolarmente gravi si riflettano anche su altri semestri se manifestano rifiuto della rieducazione.

  • art. 27, comma 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di afflittività della pena; la Corte non ha ritenuto violato il principio costituzionale alla luce della motivazione sul mancato percorso rieducativo.

  • art. 416-bis c.p.

    La condanna per associazione di stampo mafioso, in quanto reato di particolare gravità e carattere 'permanente', è stata ritenuta idonea a precludere la prova della effettiva partecipazione all'opera di rieducazione per il periodo in cui la condotta è risultata commessa.

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario (richiamato nel contesto)

    Indica il regime carcerario speciale in cui si trovava il detenuto; contesto fattuale ma non decisivo sul tema della liberazione anticipata se non come dato di contesto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna dell'appellante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di impugnativa inammissibile; applicata per liquidare euro 3.000.

Massime di principio

  • La valutazione della concessione della liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma una condotta gravemente antirieducativa (es. associazione mafiosa) può incidere anche sui semestri antecedenti o successivi se manifesta un rifiuto della rieducazione.
  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente sollevate nei gradi di merito: motivi nuovi non prospettati in sede di reclamo sono inammissibili.
  • La mera assenza di sanzioni disciplinari in un semestre non impedisce che altri elementi di fatto (precedenti condotte gravi o sanzioni in altri periodi) conducano a una valutazione negativa dell'effettiva partecipazione all'opera rieducativa.
  • Le sanzioni disciplinari rilevano principalmente per il semestre in cui sono state comminate; l'annullamento formale di una sanzione per vizi procedurali non elimina automaticamente l'effetto valutativo se il giudice ritiene comunque sussistenti elementi negativi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta responsabilità per le spese e può comportare, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma alla cassa delle ammende anche se non emergono elementi di colpa grave nella proposizione dell'impugnazione.

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