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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21388 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per INVIM straordinaria relativa al 1994, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il valore iniziale e finale di un terreno. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 41/30/09 depositata il 23 febbraio 2009, aveva rigettato l’appello: aveva ritenuto adeguatamente motivato l’accertamento e la perizia estimativa dell’Ute, nonché non riferibili alla controversia i pagamenti invocati dalla società come condono. In Cassazione la società ha dedotto: (a-b) l’omessa declaratoria di cessazione della materia del contendere e la violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo di avere integralmente pagato quanto dovuto per la definizione agevolata prevista dalla L. n. 289/2002; (c-d) l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione sulla prescrizione, asseritamente eccepita in appello; (e) la decadenza dell’Amministrazione dalla riscossione e, comunque, la prescrizione del credito, per il decorso di oltre dieci anni dall’avviso senza iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti per difetto di autosufficienza: la società non aveva riprodotto né allegato la documentazione, con gli elementi identificativi necessari, a dimostrare che i pagamenti del condono riguardassero proprio questa controversia. Anche i motivi sulla prescrizione sono stati respinti per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non indicava se e come la questione fosse stata proposta in primo grado né quale decisione avesse ricevuto, impedendo il controllo sulla sua rituale deduzione nei gradi di merito. L’ultimo motivo è infondato: la sentenza impugnata non accertava l’omessa iscrizione a ruolo e la decadenza non poteva essere rilevata d’ufficio, dovendo essere eccepita dalla contribuente già in primo grado; inoltre, non risultava formulata in appello. Restano quindi ferme la sentenza della CTR e la pretesa tributaria. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia intimata non ha svolto attività difensiva. Decisione deliberata il 10 settembre 2015 e depositata il 21 ottobre 2015.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12 (e, quanto alla tipologia di definizione agevolata considerata, art. 16)

    La Corte non decide nel merito se il condono fosse applicabile: la contribuente non ha documentato in modo autosufficiente che il pagamento invocato si riferisse all’accertamento oggetto del giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La doglianza di omessa pronuncia sulla prescrizione non viene esaminata nel merito, perché mancavano le indicazioni necessarie a verificare che l’eccezione fosse stata ritualmente proposta nei precedenti gradi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso per cassazione devono consentire il controllo delle violazioni denunciate e dei fatti processuali rilevanti; non è sufficiente prospettare questioni senza indicare o riprodurre gli atti necessari alla verifica.

  • Codice civile, art. 2697

    La censura relativa all’onere della prova non è stata scrutinata nel merito, poiché la ricorrente non ha indicato e documentato in modo autosufficiente i pagamenti che assumeva riferiti alla controversia.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31

    La censura sulla decadenza dalla possibilità di esigere l’INVIM è stata respinta: tale decadenza non poteva essere rilevata d’ufficio e doveva essere eccepita dalla contribuente già in primo grado.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 56, 76 e 78

    Le disposizioni erano invocate per sostenere la decadenza e la prescrizione della pretesa; la Corte ha respinto la censura per le ragioni processuali indicate, senza accertare nel merito l’omessa iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • In Cassazione, chi invoca un condono deve indicare e rendere verificabili gli atti e i pagamenti, specificando gli elementi che li collegano proprio alla pretesa oggetto della causa. La mera affermazione di avere pagato non consente al giudice di ricercare autonomamente la prova negli atti.
  • Un’eccezione di prescrizione sollevata in appello o in Cassazione deve essere accompagnata da indicazioni che permettano di verificare quando e come sia stata proposta nei gradi precedenti e quale decisione abbia ricevuto; le questioni nuove o non documentate possono risultare inammissibili.
  • La decadenza dell’Amministrazione non è necessariamente rilevabile d’ufficio: quando la legge la configura come eccezione di parte, il contribuente deve sollevarla tempestivamente, fin dal primo grado, e non può introdurla per la prima volta in appello.
  • Per denunciare un’omessa pronuncia o un vizio processuale in Cassazione occorre riportare o indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti, così da consentire alla Corte un controllo diretto senza ricostruzioni esplorative.

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