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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05333/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte di appello di Roma. Dalla motivazione emerge che il primo ricorrente contestava la ricostruzione del fatto e la valutazione delle intercettazioni telefoniche, sostenendo anche l'illegittimità o l'ingiustizia del trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il secondo ricorrente censurava, con i primi due motivi, il mancato riconoscimento della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e il diniego delle attenuanti generiche; inoltre contestava gli aumenti di pena per la continuazione, deducendo vizio di motivazione sulla differenziazione delle pene e sulla gravità dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i ricorsi riproponevano questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sia sulla qualificazione del fatto sia sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che le doglianze investivano soprattutto la ricostruzione del fatto e la valutazione delle intercettazioni, profili già correttamente esaminati dai giudici di merito. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha reputato adeguatamente motivati il diniego delle attenuanti generiche, anche per la reiterazione della condotta, il mancato riconoscimento della sospensione condizionale non espressamente richiesta e, per l'altro ricorrente, il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 nonché gli aumenti per continuazione, giustificati dalla gravità dei fatti e dall'entità minima degli aumenti. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    La fattispecie lieve in materia di stupefacenti non è riconoscibile quando la Corte di merito abbia congruamente evidenziato ragioni ostative legate alla gravità concreta del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e il relativo diniego è censurabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non ravvisate nel caso concreto.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena non può essere utilmente lamentata se non risulta essere stata espressamente richiesta nel giudizio di merito.

  • art. 81 c.p.

    Gli aumenti di pena per continuazione sono legittimi quando il giudice dia conto della differenziazione della pena, della gravità dei fatti e contenga gli aumenti entro limiti minimi, escludendo il vizio di motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    In cassazione non sono proponibili censure che mirano soltanto a una diversa lettura del materiale probatorio o alla rivalutazione del merito, se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e non censurabile.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    La contestazione in materia di stupefacenti è stata ricondotta nell'ipotesi lieve, ma la decisione impugnata ha escluso che potesse essere ulteriormente invocata una diversa qualificazione più favorevole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere riproposte come vizi di motivazione mere contestazioni sulla ricostruzione del fatto o sulla lettura delle intercettazioni, se la sentenza di merito ha fornito una motivazione logica e coerente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fonda su elementi concreti, come la reiterazione della condotta o la gravità del fatto, poiché si tratta di valutazione discrezionale insindacabile nei limiti del vizio motivazionale.
  • La sospensione condizionale della pena non può essere censurata in cassazione se non risulta una specifica richiesta formulata in precedenza.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sugli aumenti di pena per continuazione è infondata se la sentenza spiega la differenziazione delle pene e valorizza la gravità dei fatti, specie quando gli aumenti sono contenuti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneParticolare tenuità del fatto

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