Sentenza n. 1934/2026 - Torino, Sezione 2
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’USP -OMISSIS- sull’istanza di riesame in autotutela del -OMISSIS- e per l’ordine all’USP -OMISSIS- di provvedere, - dell’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del -OMISSIS- e per l’ordine all’USP-OMISSIS- dell’immediata ostensione dei documenti richiesti; con risarcimento del danno, anche da mero ritardo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di riesame in autotutela dell’esito negativo della procedura di mobilità e silenzio sull’istanza di accesso agli atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, docente di ruolo di scuola primaria, aveva chiesto il trasferimento interprovinciale invocando la precedenza prevista per la lavoratrice vittima di violenza di genere e allegando documentazione. Dopo l’esito negativo della mobilità, presentava all’USP un’istanza di riesame in autotutela, chiedendo il riconoscimento della precedenza, la rettifica degli esiti, un provvedimento espresso e motivato e l’accesso alla scheda istruttoria, ai report del sistema POLIS e alle eventuali note o determinazioni sul mancato riconoscimento della precedenza. L’USP rispondeva che la domanda era stata convalidata come inoltrata e rinviava l’interessata all’ufficio territoriale di destinazione, senza decidere nel merito. Con il ricorso la docente deduceva, quanto al riesame, violazione degli artt. 2, 3 e 21-nonies l. 241/1990, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità, sviamento ed elusione dell’obbligo di provvedere, nonché erronea individuazione dell’ufficio competente; invocava inoltre la disciplina di tutela delle vittime di violenza di genere e i principi di affidamento e buona amministrazione. Quanto all’accesso, deduceva violazione degli artt. 22-25 l. 241/1990 e chiedeva l’ordine di esibizione ex art. 116 c.p.a. Domandava anche il risarcimento e l’indennizzo per il ritardo. Nel corso del giudizio riferiva di avere ottenuto dal giudice ordinario, in un parallelo giudizio di lavoro, un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che aveva disposto il trasferimento e di avere ottenuto nello stesso giudizio un ordine di esibizione di documenti. Alla camera di consiglio dichiarava cessato l’interesse alla domanda contro il silenzio sull’istanza di riesame, ma persisteva nell’istanza di accesso.
La decisione
La domanda contro il silenzio sull’istanza di riesame, comprendente le censure prima e terza e la consequenziale pretesa risarcitoria, è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia al giudice ordinario: la mobilità interprovinciale della docente attiene a un rapporto di pubblico impiego privatizzato e la giurisdizione sul rito del silenzio non discende dall’art. 117 c.p.a., norma processuale, ma dal riparto relativo al rapporto sostanziale. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la tutela era stata chiesta e ottenuta, almeno in via cautelare, davanti al giudice ordinario; la domanda risarcitoria, non coltivata in corso di causa, segue il medesimo riparto. La domanda di accesso è stata dichiarata inammissibile perché proposta prima della scadenza del termine previsto dall’art. 25, comma 4, l. 241/1990: al momento della notificazione e del deposito del ricorso non si era ancora formato il silenzio-rifiuto e mancava quindi l’interesse ad agire originario. Le domande sono state dichiarate inammissibili e le spese compensate per la particolarità della fattispecie e l’esito in rito.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Per condivisa ricostruzione, infatti, la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio non deriva dall’art. 117 del c.p.a., che è norma sul rito, ma dai consueti criteri di riparto; conseguentemente è da escludersi che tale disposizione fondi un’ipotesi di giurisdizione esclusiva al di fuori degli eccezionali casi tassativamente contemplati dall’art. 133 c.p.a.; il rito speciale in esame, pertanto, è praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.
L’art. 117 c.p.a. disciplina il rito contro il silenzio, ma non attribuisce di per sé giurisdizione al giudice amministrativo. Il rito è utilizzabile soltanto se la giurisdizione sul rapporto sottostante appartiene a tale giudice.
art. 133 c.p.a.
Per condivisa ricostruzione, infatti, la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio non deriva dall’art. 117 del c.p.a., che è norma sul rito, ma dai consueti criteri di riparto; conseguentemente è da escludersi che tale disposizione fondi un’ipotesi di giurisdizione esclusiva al di fuori degli eccezionali casi tassativamente contemplati dall’art. 133 c.p.a.; il rito speciale in esame, pertanto, è praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sussiste nei soli casi tassativamente contemplati dall’art. 133 c.p.a.; il rito sul silenzio non ne crea ulteriori.
art. 63 d.lgs. 165/2001
Nel caso in esame, poiché vengono in rilievo questioni riguardanti il diritto alla mobilità interprovinciale di una dipendente inquadrata nell’ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001.
Le controversie concernenti la mobilità interprovinciale di una dipendente appartenente al pubblico impiego privatizzato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
Il ricorso va, quindi, dichiarato ai sensi dell’art. 11 c.p.a. in parte qua inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Accertato il difetto di giurisdizione amministrativa, la domanda va dichiarata inammissibile in favore del giudice munito di giurisdizione, secondo la disciplina dell’art. 11 c.p.a.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Quest’ultimo, infatti, è stato notificato il 18.6.2026 e depositato il successivo 25.06.2026, quando il termine per provvedere non risultava spirato e non poteva, pertanto, dirsi formato il contestato silenzio rifiuto sull’istanza del-OMISSIS-.
La domanda giudiziale contro il silenzio-rifiuto in materia di accesso è prematura se il ricorso è proposto prima della scadenza del termine legale per provvedere, poiché a quel momento il silenzio non si è ancora formato.
art. 116 c.p.a.
La domanda ostensiva veicolata dalla seconda censura è parimenti inammissibile: la stessa, come rilevato in sede cautelare collegiale, infatti, è stata proposta “prima dello spirare del termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990”; la parte, pur messa nelle condizioni di esercitare il contraddittorio processuale sul punto per il tramite del trascritto rilievo, nulla ha replicato nella memoria depositata il 4.09.2026.
L’azione di accesso ex art. 116 c.p.a. non è ammissibile quando, al momento della sua proposizione, non è ancora scaduto il termine per la decisione amministrativa e non si è quindi formato il silenzio-rifiuto.
Massime di principio
- Il rito contro il silenzio previsto dall’art. 117 c.p.a. non fonda autonomamente la giurisdizione amministrativa: può essere utilizzato soltanto quando, secondo i criteri ordinari di riparto, il giudice amministrativo è competente sul rapporto sostanziale cui si riferisce l’istanza inevasa.
- Le controversie sulla mobilità interprovinciale del personale scolastico appartenente al pubblico impiego privatizzato rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/2001.
- La domanda giudiziale contro il silenzio-rifiuto su un’istanza di accesso è inammissibile se proposta prima della scadenza del termine per provvedere previsto dall’art. 25, comma 4, l. 241/1990, perché al momento della proposizione non sussiste ancora un interesse attuale alla pronuncia e il silenzio non si è formato.
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