Sentenza n. 1108/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento 1) della nota prot. n. 42115 del 3 luglio 2025, con cui il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari (U.S.R. Puglia) ha comunicato di aver accertato il mancato possesso del titolo di riserva “S” (“operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”) in capo alla dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS-; 2) del decreto prot. n. 42334 del 7 luglio 2025, con cui l'U.S.R. Puglia ha disposto la rettifica dell'istanza telematica di partecipazione presentata dalla dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS-, cancellando dall'applicazione appositamente dedicata (Piattaforma concorsi e procedure selettive) il possesso del titolo di riserva “S- Operatori volontari che hanno concluso il servizio universale senza demerito”; 3) dei decreti prot. n. 42494 del 7 luglio 2025 e prot. n. 43629 del 10 luglio 2025, con cui l'U.S.R. Puglia ha rettificato le graduatorie definitive di merito per le classi di concorso “AAAA” (“comune infanzia”) e “EEEE” (“comune primaria”), nonché delle stesse graduatorie; 4) del decreto prot. n. 45295 del 22 luglio 2025, recante la nuova graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso “AAAA” nonché della stessa graduatoria; 5) del decreto prot. n. 45942 del 25 luglio 2025, con cui l'U.S.R. Puglia ha integrato le medesime graduatorie definitive di merito alla luce delle rinunce intervenute, nonché delle stesse graduatorie; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, in particolare, le note U.S.R. Puglia prot. n. 44325 del 15 luglio 2025, prot. n. 46036 del 26 luglio 2025 e prot. n. 46269 del 28 luglio 2025 (e relativi allegati) recanti avvisi di avvio delle operazioni di assunzione, nonché, ove occorra, le note U.S.R. Puglia prot. n. 49389 del 13 agosto 2025 e prot. n. 52417 del 1° settembre 2025 meramente confermative delle determinazioni precedentemente assunte nei confronti della dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS- nonché le ulteriori eventuali (non conosciute) modifiche delle graduatorie delle suddette classi di concorso e operazioni di assunzione intervenute nelle more della proposizione del presente ricorso; - nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS- al riconoscimento del titolo di riserva “S- Operatori volontari che hanno concluso il servizio universale senza demerito” e alla conseguente collocazione nelle graduatorie definitive di merito per le classi di concorso “AAAA” (“comune infanzia”) e “EEEE” (“comune primaria”) alla posizione spettante in virtù del possesso di tale titolo nonché all'immissione in ruolo secondo tale ordine di preferenza; - con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a riconoscere il titolo di riserva posseduto dalla dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS-, provvedendo, di conseguenza, ad inserire la medesima nelle graduatorie definitive di merito delle classi di concorso “AAAA” e “EEEE” in qualità di vincitore riservista e a immettere in ruolo la dott.ssa-OMISSIS- -OMISSIS- secondo tale ordine di merito, previa rimozione dei contratti stipulati con i concorrenti che abbiano beneficiato del ruolo spettante alla stessa dott.ssa -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dell’USR Puglia che hanno disconosciuto il titolo di riserva per il servizio civile, rettificato la domanda telematica e le graduatorie definitive di merito per le classi di concorso AAAA ed EEEE, con gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso docenti indetto con decreto ministeriale n. 3060 del 10 dicembre 2024 per le classi AAAA (infanzia) ed EEEE (primaria), dichiarando la riserva prevista per gli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale. Aveva svolto il servizio dal 13 marzo 2018 al 12 marzo 2019, in un progetto selezionato tramite bando regionale del 23-24 maggio 2017, e aveva inizialmente ottenuto il riconoscimento della riserva, risultando collocata al n. 92 nella graduatoria AAAA e al n. 144 nella graduatoria EEEE. L’USR ha poi ritenuto che il servizio fosse nazionale, non universale, cancellato la riserva dalla domanda e rettificato le graduatorie, nelle quali la candidata non risultava più utilmente collocata come riservista. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost., degli artt. 1, 2, 3 e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017 e del decreto ministeriale n. 3060/2024, oltre a eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e d’istruttoria, travisamento e violazione del principio di universalità del servizio civile. In via principale ha sostenuto che il servizio, iniziato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 40/2017, fosse servizio civile universale, benché svolto secondo le modalità transitorie del servizio civile nazionale; in subordine ha sostenuto l’equiparabilità dei due servizi ai fini della riserva. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del bando concorsuale e ha contestato la qualificazione del servizio, richiamando il fatto che i primi bandi per progetti di servizio civile universale furono pubblicati nell’agosto 2018.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del bando, rilevando che essa presupponeva la stessa qualificazione del servizio controversa nel merito e che il bando, riferendosi agli operatori che avevano partecipato a progetti banditi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 40/2017, non escludeva la posizione della ricorrente. Nel merito ha accolto il motivo principale: l’art. 26 d.lgs. 40/2017 aveva disposto che, fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale fosse attuato transitoriamente con le modalità previste dalla normativa previgente sul servizio civile nazionale, senza mantenere in vigore quest’ultimo come istituto autonomo, poiché il d.lgs. 77/2002 era stato abrogato. Poiché il bando cui la ricorrente aveva partecipato era successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 40/2017, il servizio svolto doveva essere qualificato come universale anche se realizzato secondo le modalità del servizio nazionale; l’USR aveva quindi illegittimamente omesso di considerare la disciplina transitoria. La fondatezza del motivo principale ha assorbito la censura subordinata sull’equiparazione dei due servizi. Il TAR ha annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse azionato e ha accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio come universale e all’inserimento nella quota di riserva prevista dall’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, con gli effetti conseguenti sulla procedura concorsuale e sugli atti successivi. Non ha disposto espressamente la rimozione di specifici contratti o l’immissione in ruolo, demandando gli effetti consequenziali all’Amministrazione. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 26, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 40/2017
Fino all’approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
La disciplina transitoria mantiene applicabili le modalità operative del servizio civile nazionale, ma non muta la qualificazione giuridica del servizio svolto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 40/2017, che resta servizio civile universale; il comma 5 ha inoltre abrogato il d.lgs. 77/2002.
art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017, nel testo vigente alla data del bando concorsuale
A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 […];
La riserva del 15 per cento prevista dal testo vigente al momento del bando spettava agli operatori che avevano concluso senza demerito il servizio civile universale. Il servizio svolto dalla ricorrente, bandito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 40/2017, rientrava in tale categoria anche se attuato transitoriamente con le modalità del servizio civile nazionale.
Con ordinanza 27 ottobre 2025, n. 374, questa Sezione ha fissato, ex art. 55, comma 10, Cod. proc. amm., l’udienza per la trattazione del merito della causa in data 15 aprile 2026 e ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
La disposizione è stata applicata per fissare la trattazione del merito in sede cautelare, senza definire la controversia nel merito.
Massime di principio
- Per i servizi civili avviati in base a bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 40/2017, l’attività svolta va qualificata come servizio civile universale, anche quando, nella fase transitoria in attesa del primo Piano triennale, essa sia stata realizzata con le modalità previste dalla disciplina previgente del servizio civile nazionale.
- L’abrogazione del d.lgs. 77/2002 e la previsione transitoria dell’art. 26 d.lgs. 40/2017 hanno reso ultrattive le modalità del servizio civile nazionale, non l’istituto come distinta tipologia di servizio; pertanto, la data d’inizio dei progetti e la disciplina transitoria applicabile sono rilevanti per qualificare il servizio ai fini della riserva concorsuale.
- La riserva concorsuale prevista dall’art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017 nel testo vigente al momento del bando spetta a chi abbia concluso senza demerito il servizio civile universale; l’amministrazione non può negarla per il solo fatto che il progetto sia stato svolto con le modalità operative del servizio civile nazionale, se ricade nel regime transitorio del d.lgs. 40/2017.
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