Sentenza del 09/10/2019 n. 25261 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Istruzione probatoria - Poteri istruttori officiosi ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Consulenza tecnica d'ufficio - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, contestando, con il primo motivo, la legittimità dell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, ritenendola non necessaria, ridondante e non adeguatamente giustificata. Con il secondo motivo hanno denunciato l'omesso esame di documenti prodotti nel giudizio di primo grado, sostenendo che la CTR non ne avesse tenuto conto nella determinazione del valore dell'immobile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la consulenza tecnica d'ufficio, precisando che essa non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento ausiliario e integrativo a disposizione del giudice per valutare fatti che richiedono cognizioni tecniche. Il giudice tributario può disporla quando sussista una situazione obiettiva di incertezza e non per supplire alle carenze probatorie delle parti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano indicato con precisione quali documenti fossero stati trascurati, quale fosse il loro contenuto e perché risultassero decisivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"attribuisce al giudice tributario il potere di disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova non per sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori, ma soltanto in funzione integrativa degli elementi di giudizio"
Il potere istruttorio officioso del giudice tributario ha funzione integrativa e non sostitutiva dell'attività probatoria delle parti. Può essere esercitato in presenza di un'incertezza obiettiva e quando la parte non possa procurarsi autonomamente gli elementi, perché nella disponibilità della controparte o di terzi.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento. Nel caso concreto, la censura relativa alla consulenza tecnica non è stata accolta, perché la CTR ha esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Disciplina il ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La censura dei ricorrenti è stata ritenuta inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Cass., Sezioni Unite, n. 8053 del 2014
L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
Massime di principio
- Nel processo tributario la consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta dal giudice quando la decisione richiede valutazioni tecniche o scientifiche e vi siano elementi obiettivi di incertezza; non è necessario che venga richiesta dalle parti.
- La consulenza tecnica non può essere utilizzata per colmare l'inerzia probatoria delle parti o per modificare la ripartizione dell'onere della prova, ma può integrare e chiarire elementi già acquisiti al processo.
- La scelta di disporre una consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo entro limiti ristretti, non per la semplice opinione che l'accertamento fosse superfluo.
- Chi denuncia l'omesso esame di documenti deve indicare specificamente quali documenti siano stati trascurati, riportarne il contenuto essenziale, precisare dove siano stati prodotti e spiegare perché siano decisivi; una contestazione generica è inammissibile.
- Il fatto che il giudice non menzioni ogni singolo elemento probatorio non comporta necessariamente omesso esame, se dalla motivazione risulta che il fatto storico principale è stato comunque valutato.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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