Cassazione Civile, Ordinanza n. 24379/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode giudiziario)
La controversia
La società era stata nominata custode giudiziario di materiale pirotecnico sequestrato nell'ambito di un procedimento penale. La Procura aveva liquidato un'indennità di custodia per 267 giorni, ritenendo rilevante il periodo decorrente dalla presentazione dell'istanza di liquidazione. La società ha proposto opposizione sostenendo che il compenso dovesse essere riconosciuto per l'intero periodo di effettiva custodia, pari a 1012 giorni, decorrente dalla presa in consegna del materiale sequestrato. Il Tribunale ha respinto l'opposizione perché non aveva rinvenuto il decreto di liquidazione nel fascicolo del procedimento penale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011: con il primo ha censurato il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di acquisire d'ufficio il decreto di liquidazione presso la Procura che lo aveva emesso; con il secondo ha sostenuto che il giudizio di opposizione, essendo fase del procedimento di liquidazione, doveva essere deciso nel merito anche in assenza materiale del decreto opposto, esaminando le difese dell'opponente e procedendo alla corretta liquidazione dell'indennità.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che, in base all'art. 15, comma 5, d.lgs. 150/2011, il presidente del tribunale investito dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 non possa limitarsi a una decisione formale, ma debba, ove necessario, richiedere alla Procura o a chi detiene gli atti il decreto di liquidazione e la documentazione utile, per decidere causa cognita. Ha inoltre affermato che l'assenza materiale del decreto nel fascicolo non preclude l'esame nel merito dell'opposizione, perché il giudizio non ha natura impugnatoria ma costituisce fase di un unico procedimento a carattere interamente devolutivo, volto a verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, nei limiti della domanda. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
attribuisce al giudice dell'opposizione il potere-dovere di chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessari per decidere; il termine "può" va inteso come potere-dovere di decidere causa cognita, non come mera facoltà discrezionale
individua il rimedio dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi o delle indennità
il giudice, nel decidere la liquidazione, non può superare la somma richiesta dall'istante
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi o delle indennità, il giudice deve acquisire gli atti necessari quando il fascicolo non consenta una decisione completa; il potere di richiesta documentale previsto dalla legge va letto come dovere funzionale alla decisione nel merito.
- L'assenza materiale del decreto impugnato nel fascicolo non preclude l'esame dell'opposizione, se il contenuto essenziale del provvedimento è comunque desumibile dagli atti e dalle difese delle parti.
- L'opposizione al decreto di liquidazione non ha natura di impugnazione in senso stretto, ma costituisce fase di un procedimento unitario e interamente devolutivo, nel quale il giudice verifica la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali.
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, il potere decisorio del giudice è vincolato dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sicché non può liquidare oltre la somma domandata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24343/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24346/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2023 del 10/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →