Sentenza n. 1436/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di ingiunzione, emesso il 13/07/2022, avente ad oggetto “ingiunzione a rimuovere o demolire l'opera abusiva realizzata in VIA DEI BRUSATI, n. 70 – Comproprietari Responsabili: ERCOLI Vilma – MASSIMI Luciana - MASSIMI Marina – MASSIMI Roberta – (art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. – art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008 e ss.mm.ii.)”; - del presupposto provvedimento di avvio del procedimento di Disciplina Edilizia prot. CQ/25303/2022 emesso il 16/3/2022 dal Municipio XII del Comune di Roma Capitale e notificato all'odierna ricorrente in data 15/6/2022 avente ad oggetto “avvio del procedimento di Disciplina Edilizia e immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in VIA dei BRUSATI n. 70 Foglio 419 Part. 1089 Sub 502 – 503 Comproprietari: ERCOLI Vilma – MASSIMI Luciana – MASSIMI Marina – MASSIMI Roberta (art. 27 co. 4 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e art. 14 Legge Regione Lazio n. 15/2008)”; - nonché dei presupposti: 1) verbale Prot. CQ/19082 del 02/03/2022, trasmesso con Prot. CQ/20182 del 04/03/2022 relativo ai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del Municipio XII e dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo XII “Monteverde”, presso l'immobile di proprietà della mia assistita, il 01/08/2018 ed il 24/02/2022; 2) accertamento tecnico conseguente al sopralluogo del 01/08/2018; 3) accertamento tecnico concernente l'esistenza dell'abuso edilizio Prot. CQ/21614 dell'08/03/2022; - nonché di ogni altro ed eventuale atto/provvedimento presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 31 maggio 2023: per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale del Direttore del Municipio XII di Roma, prot. CQ 32453/2023 del 22/3/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di opere ritenute abusive, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ingiunzione comunale del 13 luglio 2022, il precedente avvio del procedimento e gli atti di sopralluogo e accertamento, deducendo violazione degli artt. 3, 10, 27, 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001, della l.r. Lazio n. 15/2008, delle norme tecniche di attuazione del PRG di Roma e della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, difetto di proporzionalità e violazione del contraddittorio. In particolare, ha contestato la mancata partecipazione al sopralluogo del 2 marzo 2022 e l'erronea misurazione dell'altezza del secondo piano, indicata in 3 metri anziché 2,50. Ha inoltre sostenuto che il mutamento di destinazione d'uso del piano terra da magazzino a residenza, risalente al 2002, non fosse sanzionabile in assenza di opere edilizie o di ristrutturazione. Con i motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dirigenziale del 22 marzo 2023, che aveva rettificato la precedente ingiunzione quanto all'altezza del manufatto e rideterminato in 54 mq la superficie ritenuta abusiva, sostenendo che l'intera superficie del secondo piano, pari a 89,49 mq, fosse coperta dalla concessione edilizia del 1963 e dalle sanatorie del 1997; in subordine, ha dedotto che la destinazione d'uso del secondo piano risalisse a prima del 1981.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la censura del ricorso principale relativa alla mancata partecipazione al sopralluogo e all'erronea misurazione dell'altezza, poiché l'amministrazione, con l'atto successivo, aveva riconosciuto l'altezza effettiva di 2,50 metri e rideterminato al ribasso la superficie contestata. Esaminando congiuntamente il motivo aggiunto, il Collegio lo ha accolto limitatamente alla contestazione riguardante il secondo piano: il verbale di sopralluogo evidenziava che la variante del 1963 aveva autorizzato 54 mq e che ulteriori 35,49 mq erano stati sanati nel 1997, sicché risultava autorizzata l'intera superficie di 89,49 mq. L'amministrazione aveva quindi omesso di considerare il volume complessivamente assentito, incorrendo in travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; l'ordine di ripristino è stato annullato nei limiti corrispondenti a tale erroneo calcolo. Il TAR ha invece respinto la censura relativa al piano terra, ritenendo legittima la sanzione ripristinatoria per il mutamento, non autorizzato, dalla destinazione a magazzino a quella residenziale. Il mutamento tra categorie funzionali ontologicamente diverse, anche se realizzato senza opere, incide sul carico urbanistico e richiede il previo permesso di costruire; pertanto è sanzionabile con la demolizione o il ripristino. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa dell'ingiunzione di rimozione o demolizione delle opere abusive.
Richiamato quale fondamento dell'attività comunale di vigilanza e dell'avvio del procedimento edilizio.
Richiamato in relazione alla disciplina delle variazioni essenziali e della rilevanza dell'abuso.
La ricorrente ne ha contestato l'applicabilità al secondo piano; la decisione ha accolto la censura per erroneo calcolo della superficie autorizzata, senza fondare su tale norma l'accoglimento.
Richiamato dall'amministrazione quale base regionale dell'ingiunzione di rimozione o demolizione.
Richiamato tra le norme regionali dedotte nel ricorso principale.
Richiamato tra le norme regionali dedotte con i motivi aggiunti.
Richiamata quale disciplina in base alla quale era stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria relativa alla destinazione residenziale di una parte del manufatto.
Richiamata per i principi generali dell'azione amministrativa, la partecipazione e l'istruttoria; la decisione ha ritenuto superata la censura partecipativa per effetto della successiva rettifica e ha accertato il difetto istruttorio nei calcoli dell'abuso.
Massime di principio
- Il mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse, anche se realizzato senza opere edilizie, incide sul carico urbanistico e richiede il previo permesso di costruire; se effettuato senza titolo, è sanzionabile con una misura ripristinatoria.
- Nel determinare la superficie e il volume abusivi, l'amministrazione deve considerare complessivamente tutti i titoli edilizi e i provvedimenti di sanatoria riferibili al manufatto; l'omessa considerazione di una superficie autorizzata integra travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
- La rettifica dell'atto impugnato, quando recepisce la corretta misurazione del manufatto e ridetermina l'abuso contestato, può determinare l'improcedibilità delle censure rivolte esclusivamente alla precedente misurazione, ferma la possibilità di esaminare le contestazioni riferite al contenuto residuo dell'atto rettificato.
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