Cassazione Civile, Ordinanza n. 05468/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di rimborso, proposta da una dirigente biologa dipendente a tempo indeterminato di un'azienda sanitaria locale, delle spese sostenute per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei biologi prevista dalla legge professionale. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della lavoratrice ritenendo, in via analogica rispetto ai precedenti relativi agli avvocati degli uffici legali di enti pubblici, che l'iscrizione fosse stata sostenuta nell'interesse esclusivo del datore di lavoro pubblico e dovesse quindi essere rimborsata. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sulla professione di biologo e sulla dirigenza sanitaria, sostenendo che l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per l'esercizio della professione e che, nel sistema della dirigenza sanitaria in regime di esclusività, non è imposta nel solo interesse del datore di lavoro, poiché il dirigente biologo può svolgere attività libero-professionale nei casi e nei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per il dirigente biologo in regime di esclusività, la normativa primaria e collettiva consente lo svolgimento di attività libero-professionale al di fuori del rapporto di impiego, nei limiti stabiliti dall'art. 15 quinquies d.lgs. 502/1992 e dal CCNL applicabile; pertanto non ricorre un divieto assoluto di esercizio professionale al di fuori del rapporto di lavoro, né può dirsi che l'iscrizione all'albo sia imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. Da ciò ha desunto che non sussiste il presupposto per porre a carico dell'ente il rimborso delle spese di iscrizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rigettando le domande originarie della professionista. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 2 legge n. 396/1976
richiamato come norma sulla iscrizione all'albo dei biologi, la cui necessità non implica di per sé il diritto al rimborso da parte del datore di lavoro pubblico
art. 47 legge n. 396/1976
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 2 della stessa legge
richiamato dalla ricorrente nel motivo, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo
richiamato dalla ricorrente nel motivo, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo
richiamato dalla ricorrente nel motivo, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo
la Corte lo legge in combinato disposto con le altre norme richiamate: distingue attività vietate in modo assoluto, attività consentite e incarichi soggetti ad autorizzazione; esclude l'incompatibilità quando la legge e i criteri oggettivi e predeterminati consentono l'attività
art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992
consente ai dirigenti sanitari, e quindi ai dirigenti biologi, lo svolgimento dell'attività libero-professionale nei casi e nei limiti previsti; prevede solo che tale attività non superi il volume di prestazioni assicurato per i compiti istituzionali
art. 15 quater d.lgs. n. 502/1992
richiamato come disposizione sul regime di esclusività dei dirigenti sanitari, ma non interpretato nel senso di vietare in assoluto l'attività professionale extra moenia del biologo
art. 31 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
ribadisce che i volumi di attività libero-professionale non possono superare quelli dell'attività istituzionale e che l'esercizio è modulato secondo linee di indirizzo regionali
art. 115 CCNL dirigenza sanitaria 2016/2018
disciplina le tipologie di attività libero-professionale intramuraria consentite ai dirigenti sanitari
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 98 Cost.
richiamato nel precedente giurisprudenziale riportato dalla Corte come sfondo del dovere di esclusività nel pubblico impiego
Massime di principio
- Il rimborso delle spese di iscrizione a un albo professionale a carico del datore di lavoro pubblico può essere riconosciuto solo quando l'iscrizione sia imposta dal legislatore esclusivamente nell'interesse dell'ente e il dipendente sia assoggettato a un divieto assoluto di esercizio della professione al di fuori del rapporto di impiego.
- Se la disciplina primaria e quella collettiva consentono al dipendente pubblico lo svolgimento dell'attività libero-professionale, l'iscrizione all'albo non può essere qualificata come onere sostenuto nel solo interesse del datore di lavoro, con conseguente esclusione del diritto al rimborso.
- Nel valutare la rimborsabilità delle spese di iscrizione all'albo occorre distinguere tra professioni per le quali l'ordinamento vieta in modo assoluto lo svolgimento dell'attività tipica extra impiego e professioni per le quali l'esercizio è consentito entro limiti normativamente predeterminati o previa autorizzazione.
- Quando la controversia sia decisa sulla sola questione di diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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