Cassazione Civile, Ordinanza n. 25953/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. La promissaria acquirente aveva chiesto l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.; il giudice di primo grado aveva rigettato tale domanda e, accogliendo la riconvenzionale della controparte, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare per grave inadempimento della promissaria acquirente, condannandola anche al risarcimento dei danni. In appello, la sentenza veniva parzialmente riformata solo sul punto del risarcimento, mentre la risoluzione per inadempimento restava ferma. Con il ricorso per cassazione la promissaria acquirente deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2932 e 1362 c.c. per asserita errata interpretazione del comportamento delle parti e mancata considerazione della comune intenzione contrattuale e dei comportamenti successivi; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e di altre norme processuali per mancata ammissione delle prove orali e per presunto malgoverno delle risultanze istruttorie; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il ritardo nel rogito fosse imputabile alla banca e che la controparte fosse consapevole del rinvio della stipula. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto procedibile l'impugnazione nonostante il deposito di copia incompleta della sentenza impugnata, perché il contenuto mancante era comunque desumibile dagli altri atti di causa e il deposito consentiva comunque il controllo sul decisum. Nel merito ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché la censura mirava in realtà a proporre una diversa lettura del comportamento negoziale e dei fatti, senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; il secondo perché la valutazione sull'ammissione delle prove appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e le doglianze tendevano a sollecitare un riesame del merito; il terzo perché non ricorreva un vero omesso esame di fatto decisivo ai sensi del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., trattandosi piuttosto di una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare; la sua applicazione resta assorbita dalla conferma della risoluzione per inadempimento e dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto va censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione nei limiti consentiti, non potendo risolversi in una richiesta di diversa lettura dei fatti.
La dedotta violazione non è configurabile quando la censura mira a contestare la valutazione del materiale istruttorio e a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove.
È evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte lo tratta unitamente alle doglianze istruttorie, ritenendole inammissibili perché dirette al riesame del merito.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma non assume autonoma incidenza nella decisione, che respinge la censura come meramente rivalutativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la ricostruzione fattuale o l'apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il nuovo vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente omesso, nei limiti ridotti del controllo di legittimità; non è deducibile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né la richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità, ma la produzione di una copia incompleta non impedisce il ricorso se il contenuto residuo consente comunque lo scrutinio dell'impugnazione.
Viene richiamato per affermare che la nullità non consegue quando l'atto, pur formalmente carente, raggiunge comunque il suo scopo.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto suscettibile di rigetto/inammissibilità sulla base della proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione camerale e la definizione semplificata del ricorso.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La Corte richiama l'onere di specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta e del momento in cui è stato discusso, ai fini della censura ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti nel motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interpretazione del contratto è censurabile solo per effettiva violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è ammissibile una critica che si risolva nella proposta di una diversa lettura del comportamento delle parti e dei fatti di causa.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella selezione e nell'ammissione delle prove: il diniego di prove istruttorie non integra di per sé violazione di legge se i fatti risultano già sufficientemente accertati e la prova richiesta non è idonea a scalfire tale accertamento.
- Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione, non anche la mera insufficienza della motivazione o l'omessa considerazione di singoli elementi probatori.
- La mancata produzione della copia integrale della sentenza impugnata non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso se, dagli altri atti ritualmente depositati, il contenuto della decisione è comunque ricostruibile e il controllo di legittimità può essere svolto.
- In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito o della attendibilità delle prove: il controllo della Cassazione resta confinato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione nei limiti oggi consentiti.
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