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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18046/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione, su un terreno di proprietà del ricorrente, di un diritto di superficie in favore di una società, con atto successivamente rettificato quanto alla durata, che secondo il proprietario era a tempo determinato per almeno venti anni. Alla scadenza del termine, il proprietario chiedeva la restituzione del bene e sosteneva che il diritto di superficie si fosse estinto con conseguente consolidamento della proprietà in suo capo. Nelle more, il compendio superficiario era stato pignorato nell'ambito di una esecuzione immobiliare promossa da una società creditrice, con intervento di un altro ente di riscossione. Dopo la dichiarazione di fallimento della società superficiaria, il giudizio era stato riassunto nei confronti della curatela. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile nei confronti della curatela; in appello la Corte territoriale ha dichiarato improcedibili le domande verso il fallimento e rigettato quelle verso le altre convenute. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione delle norme fallimentari e del giudicato/trascrizione, sostenendo che la domanda petitoria era stata proposta prima del fallimento e che la trascrizione della domanda rendeva opponibile l'eventuale sentenza alla massa; 2) omessa pronuncia sulla domanda principale di accertamento dell'estinzione del diritto di superficie e del consolidamento della proprietà, con travolgimento delle domande risarcitorie verso le altre parti; 3) violazione delle norme sulle presunzioni, per avere la Corte escluso il danno da occupazione illegittima e per non avere disposto consulenza tecnica per la quantificazione del pregiudizio, che il ricorrente individuava nel valore locativo del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, sopravvenuto il fallimento della società superficiaria, la rivendica e le pretese restitutorie/risarcitorie relative a beni acquisiti all'attivo devono essere fatte valere esclusivamente nel procedimento di accertamento del passivo davanti al giudice delegato, secondo gli artt. 93 e 103 l.f.; la pretesa proposta in sede ordinaria non può proseguire, e la trascrizione della domanda prima del fallimento non consente di eludere la regola concorsuale, che attiene al rito e all'opponibilità alla massa. Ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non coglievano la ratio autonoma della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti escluso il danno anche per una ragione ulteriore e sufficiente, ossia che la procedura esecutiva era iniziata prima dell'asserita estinzione del diritto di superficie, sicché mancava il fatto generatore del preteso danno. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    norma richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'opponibilità del giudicato/accertamento della pretesa

  • art. 2915 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'opponibilità ai terzi delle trascrizioni

  • art. 45 l. fall.

    invocato per sostenere effetti della procedura concorsuale sulle domande proposte

  • art. 52 l. fall.

    indicato come norma che assoggetta all'accertamento concorsuale non solo i crediti ma ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare

  • art. 92 l. fall.

    richiamato per l'avviso ai titolari di diritti reali o personali su beni del fallito di partecipare al concorso

  • art. 93 l. fall.

    considerato il necessario strumento per proporre domanda di ammissione, restituzione o rivendicazione davanti al giudice delegato

  • art. 96 l. fall.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 103 l. fall.

    interpretato come norma che, dopo la riforma, si riferisce anche ai beni immobili e impone la rivendica in sede concorsuale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la censura di omessa pronuncia e corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle presunzioni e del danno da occupazione illegittima

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • artt. 42, 44 e 52 l. fall.

    evocati per il principio di cristallizzazione/intangibilità dell'attivo fallimentare alla data del fallimento

Massime di principio

  • Quando, dopo la dichiarazione di fallimento, si fa valere la rivendica o la restituzione di un bene entrato nell'attivo fallimentare, la tutela deve essere esercitata esclusivamente nel rito concorsuale di accertamento del passivo, davanti al giudice delegato, secondo gli artt. 93 e 103 l. fall.; la cognizione ordinaria non è più percorribile.
  • La trascrizione della domanda giudiziale anteriormente al fallimento non sottrae la pretesa al regime concorsuale: essa può incidere sull'opponibilità o sugli effetti della futura decisione, ma non elimina l'esigenza che la domanda venga proposta e coltivata nel procedimento fallimentare.
  • Le domande di accertamento del diritto di proprietà preordinate a conseguire restituzione e risarcimento, quando investono beni del fallito, seguono la sorte della domanda principale e devono essere trattate nel medesimo rito concorsuale.
  • In sede di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile il motivo o il ricorso nella parte corrispondente.
  • La censura sul danno deve confrontarsi con tutte le rationes poste a base del rigetto: se il giudice di merito esclude il danno sia per difetto di allegazione/prova del pregiudizio sia per ragioni autonome di insussistenza del fatto generatore, il ricorso deve attaccare entrambe le basi decisorie.
  • Il danno da occupazione illegittima non può essere affermato in modo apodittico: il danneggiato deve allegare fatti concreti idonei a fondare il danno-conseguenza e, se il giudice ritiene mancante il nesso o il fatto costitutivo della pretesa, la mera richiesta di quantificazione non basta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoPossessoInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaDiritti realiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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