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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28833/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cosenza nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di avere detenuto una batteria di fuochi pirotecnici priva di marcatura CE e di averla poi fatta esplodere nelle adiacenze della propria abitazione, senza la prescritta licenza dell'autorità. Il ricorso per cassazione deduceva, da un lato, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla natura esplodente del materiale, sostenendo che il certificato del pronto soccorso mostrava lesioni compatibili con lo scoppio di un petardo e non di fuochi pirotecnici; dall'altro, erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in ordine alla riconducibilità del materiale all'imputato. Le doglianze erano ulteriormente ribadite con memoria depositata successivamente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e comunque non proponibili in sede di legittimità, perché sostanzialmente reiterativi delle censure già esaminate e disattese in appello. Quanto al primo motivo, ha osservato che la valutazione sulla potenzialità distruttiva del congegno non era fondata solo sulle lesioni riportate dall'imputato, ma anche sulla consistente quantità di polvere pirica contenuta nel materiale rinvenuto. Quanto al travisamento del certificato medico, lo ha considerato non decisivo e, in ogni caso, inammissibile poiché la prova era già stata esaminata in modo conforme nei due gradi di merito. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la riferibilità del materiale all'imputato risultava da un compendio indiziario coerente: rinvenimento della batteria lungo il vialetto dell'abitazione, tracce di sangue fino all'ingresso, e materiale fotografico che mostrava l'accensione del materiale in prossimità dell'abitazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 53 r.d. n. 773 del 1931

    norma richiamata quale base incriminatrice per la detenzione e l'uso del materiale esplodente privo dei prescritti requisiti/autorizzazioni

  • art. 703 c.p.

    norma richiamata per l'accensione di materiale esplodente senza licenza dell'autorità in prossimità di un luogo abitato

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per contestare la tenuta della valutazione indiziaria sulla riferibilità del materiale; la Corte ne esclude la violazione perché il giudizio di merito è sorretto da plurimi elementi convergenti

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se riguarda un dato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado e se l'errore è decisivo per disarticolare l'intero ragionamento probatorio

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa del ricorrente ai fini della somma da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il vizio di travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando il dato probatorio asseritamente travisato sia stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza impugnata e l'errore sia decisivo al punto da rendere illogico l'intero ragionamento probatorio.
  • Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che si limiti a riproporre questioni già devolute e specificamente disattese nei gradi di merito, salvo che evidenzi un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione.
  • La qualificazione della condotta come riferibile all'imputato può essere sostenuta da un insieme di indizi convergenti, quali il rinvenimento del materiale nel contesto spaziale immediatamente riconducibile alla sua sfera, le tracce materiali dell'azione e la documentazione fotografica acquisita al processo.
  • Ai fini della valutazione della natura e della pericolosità del materiale esplodente, il giudice può fondarsi non solo sulle lesioni riportate, ma anche sulla concreta capacità del congegno di contenere polvere pirica e sulle caratteristiche oggettive del materiale rinvenuto.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorso
RamiReati stradali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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