Cassazione Civile, Ordinanza n. 35960/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un incarico conferito da un condominio a un avvocato per agire contro un condomino che aveva realizzato un appartamento sul lastrico solare del fabbricato. La lite si è protratta per anni e, a fronte del compenso per l'attività professionale svolta, il legale ha ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 61.417,96. Il condominio ha opposto il decreto sostenendo che il compenso dovuto era quello concordato in assemblea il 9 luglio 2007, pari a euro 18.261,68, di cui una parte già corrisposta, con residuo debito inferiore. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, mentre la Corte d'appello, valorizzando testimonianze su un accordo transattivo intervenuto tra il condominio e il condomino controparte, ha riformato la decisione e ha condannato il professionista a restituire quanto percepito in eccedenza rispetto al credito riconosciuto. Il ricorso per cassazione denuncia, in sintesi: 1) violazione dell'art. 2721 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su eccezione diversa da quella effettivamente proposta; 2) violazione dell'art. 2722 c.c. per l'ammissibilità di prove testimoniali dirette a dimostrare patti contrari o aggiunti al verbale assembleare; 3) violazione dell'art. 246 c.p.c. per incapacità a testimoniare di un soggetto indicato come ex amministratore del condominio; 4) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale ex art. 2722 c.c.; 5) violazione dell'art. 157 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto sanata la nullità della prova testimoniale per mancata tempestiva reiterazione dell'eccezione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha considerato sanata la nullità relativa della prova testimoniale, perché l'eccezione di inammissibilità non era stata tempestivamente riproposta nella prima difesa utile dopo l'assunzione della prova, ma solo in memoria conclusionale di replica. Ha inoltre escluso l'incapacità a testimoniare del soggetto escusso, precisando che l'art. 246 c.p.c. richiede un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso, non ravvisato nel caso concreto. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite o comunque infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le nullità connesse ai limiti legali della prova testimoniale sono qualificabili come nullità relative e sono sanabili se non eccepite tempestivamente nei modi e nei tempi processuali prescritti.
L'eccezione di inammissibilità della prova testimoniale per patti contrari o aggiunti al contenuto scritto è soggetta alle regole di sanatoria delle nullità relative e deve essere dedotta tempestivamente.
Anche le nullità relative relative alla prova testimoniale per violazione dei limiti di forma sono soggette a sanatoria se non eccepite secondo l'art. 157 c.p.c.
L'incapacità a testimoniare richiede un interesse personale, attuale e concreto del teste nella controversia, tale da renderlo assimilabile a una parte interessata.
Le nullità relative devono essere eccepite subito dopo il compimento dell'atto e, se non lo sono, si intendono sanate.
Il giudice non deve pronunciarsi su eccezioni non dedotte, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione il ricorrente deve indicare in modo specifico quando e come l'eccezione sia stata tempestivamente proposta.
Le eccezioni respinte o non accolte devono essere riproposte nei gradi successivi, altrimenti si intendono rinunciate.
Il concetto di interesse personale, attuale e concreto rilevante ai fini della capacità a testimoniare viene ricostruito per analogia con l'interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le nullità relative concernenti l'ammissibilità o l'assunzione della prova testimoniale si sanano se la parte interessata non le eccepisce tempestivamente alla prima occasione utile dopo l'assunzione della prova, con conseguente preclusione di rilievi officiosi in sede di impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione che denunci l'omessa pronuncia o l'omessa motivazione su un'eccezione di nullità della prova, il ricorrente deve specificare e documentare il tempestivo e rituale esercizio dell'eccezione nei gradi di merito; in difetto, la censura è infondata perché la nullità deve ritenersi sanata.
- L'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. sussiste solo se il teste è portatore di un interesse personale, attuale e concreto all'esito della lite; non è sufficiente una generica vicinanza alla parte o una pregressa funzione gestionale.
- La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice si pronunci sulla questione effettivamente devoluta o quando la pretesa omissione sia comunque superata dalla sanatoria della nullità processuale.
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