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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21311/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, avvenuta il 25 febbraio 2013, di una Mitsubishi Pajero usata. L'acquirente ha agito deducendo che il veicolo fosse affetto da vizi di funzionamento del motore e chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni; la Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, dichiarando risolto il contratto per inadempimento della venditrice e condannandola alla restituzione di somme e al rimborso di alcuni esborsi, oltre alle spese. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, censurando: l'omesso esame di fatti decisivi relativi all'assenza di veri malfunzionamenti e alla natura degli interventi eseguiti sul mezzo; la pretesa violazione degli artt. 1490, 1492 e 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova sull'esistenza dei vizi; la violazione dell'art. 2729 c.c. per uso improprio di presunzioni tratte dal trattenimento del veicolo presso la venditrice; e l'omesso esame della lettera del 24 gennaio 2014, ritenuta dalla ricorrente come intimazione a ritirare il mezzo. L'acquirente ha resistito e, con ricorso incidentale, ha lamentato il rigetto della domanda di danno all'immagine per asserita segnalazione alla Centrale Rischi, la mancata considerazione del danno non patrimoniale per il mancato uso del veicolo e, infine, la mancata inclusione del contributo unificato di primo grado tra le spese rimborsabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale della società venditrice. Ha rigettato anche i primi due motivi e il quinto motivo del ricorso incidentale dell'acquirente, ritenendo infondate o inammissibili le censure in tema di omesso esame di fatti decisivi, di danno all'immagine e di danno non patrimoniale. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese, e decidendo nel merito ha dichiarato che il contributo unificato del giudizio di primo grado è a carico della società venditrice, senza modificare il resto della sentenza d'appello. Ha inoltre compensato per tre quarti le spese del giudizio di legittimità e condannato la società al pagamento del residuo quarto, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove o l'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge va dedotta in modo coerente con l'effettiva ratio della decisione; non è fondata quando la censura mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte osserva che, nel caso concreto, i vizi erano stati già accertati in fatto.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di rimedi per i vizi della cosa venduta; la Corte non ravvisa errore di diritto nella declaratoria di risoluzione una volta accertati i vizi.

  • art. 1493 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della domanda risarcitoria connessa ai vizi della cosa venduta.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della domanda di risarcimento del danno da vizi della cosa venduta.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice accerta già l'esistenza dei vizi e valuta poi la mancata prova dell'effettiva eliminazione degli stessi tramite riparazioni effettuate dal venditore.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione delle presunzioni è denunciabile solo se il giudice fonda il ragionamento su presunzioni non gravi, precise e concordanti; non quando la censura mira a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    In tema di spese, la soccombenza comporta anche il carico del contributo unificato dovuto per il primo grado.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, in relazione alla formazione del fascicolo di appello e al deposito del materiale processuale.

  • art. 165 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, relativo alla costituzione dell'attore e al fascicolo di parte.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, in relazione alla costituzione del convenuto e ai documenti da produrre.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, accogliendo il motivo sulle spese, decide direttamente nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    L'obbligo di pagamento del contributo unificato, quando la parte è soccombente, discende ex lege e non richiede una specifica pronuncia del giudice circa an e quantum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la semplice rivalutazione del materiale probatorio o la lettura alternativa delle emergenze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando il ricorrente contesti la ricostruzione in fatto o l'apprezzamento dell'inferenza presuntiva.
  • In materia di vendita, una volta che il giudice di merito abbia accertato l'esistenza dei vizi della cosa, la censura sull'onere della prova non può essere fondata sulla sola contestazione di tale accertamento fattuale.
  • Se il venditore esegue interventi di riparazione per eliminare i vizi, grava su di lui l'onere di dimostrarne l'effettiva risolutività, quando su tale dato si fondi la valutazione di persistenza dell'inadempimento.
  • La parte che chiede il risarcimento del danno non patrimoniale deve allegare e individuare l'interesse costituzionalmente protetto leso, non essendo sufficiente il mero disagio soggettivo.
  • Il contributo unificato segue ex lege la soccombenza e deve essere posto a carico della parte soccombente senza necessità di una statuizione specifica del giudice; il giudice di impugnazione può correggere sul punto la decisione e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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