Cassazione Civile, Ordinanza n. 21116/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso, riconducibile ai benefici fiscali per il sisma in Sicilia del dicembre 1990, nella quale la contribuente aveva ottenuto con sentenza passata in giudicato il riconoscimento del diritto al rimborso integrale di Euro 6.204,12, pari al 90% delle maggiori imposte versate per gli anni 1990-1992. L’Amministrazione aveva pagato solo il 50% dell’importo, richiamando la normativa sopravvenuta che, per i rimborsi sisma, prevede la riduzione al 50% e l’erogazione nei limiti delle risorse stanziate. In sede di ottemperanza la CTR aveva ritenuto non sufficiente il pagamento parziale, nominando un commissario ad acta per dare piena esecuzione al giudicato. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017, del provvedimento direttoriale attuativo del 26 settembre 2017, dell’art. 111 Cost. e degli artt. 69 e 70 del D.Lgs. n. 546 del 1991, sostenendo che il ius superveniens dovesse applicarsi anche al caso deciso con giudicato e che fosse onere della contribuente/procedimento dimostrare l’insufficienza dei fondi destinati ai rimborsi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per il sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato, ma disciplina soltanto le modalità esecutive e contabili dell’erogazione. In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, attivare gli strumenti di contabilità pubblica per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Il pagamento del solo 50% non integra dunque corretta ottemperanza. Perciò la decisione della CTR, che aveva imposto l’integrale adempimento del giudicato, è stata confermata; le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione; esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica soccombente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
la norma sopravvenuta non falcidia il diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma regola le modalità e i limiti di esecuzione dei pagamenti
art. 16-octies D.L. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017
modifica la disciplina dei rimborsi sisma introducendo la riduzione percentuale e le regole di capienza, ma senza incidere sul giudicato sostanziale
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.9.2017
atto attuativo della disciplina dei rimborsi, rilevante solo sul piano esecutivo-contabile
art. 111 Cost.
richiamato in combinato disposto, ma la soluzione accolta è letta in coerenza con il giudicato e con il corretto bilanciamento tra interessi pubblici e tutela del diritto accertato
artt. 69, comma 5, e 70, commi 7 e 10, D.Lgs. n. 546 del 1991
disciplinano il giudizio di ottemperanza tributario, nel quale va assicurata piena esecuzione al giudicato
richiamato come ulteriore modifica della disciplina sui rimborsi e sulla capienza dei fondi
art. 14, comma 2, D.L. n. 669 del 1996, conv. in L. n. 30 del 1997
consente, in presenza di titolo esecutivo e indisponibilità di fondi, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso
d.m. 1 ottobre 2002
atto richiamato per le modalità dell’ordine di pagamento in conto sospeso
d.m. 24 giugno 2015
atto richiamato per le modalità dell’ordine di pagamento in conto sospeso
Protocollo n. 1 CEDU, art. 1
la disciplina fiscale va letta alla luce del giusto equilibrio e del principio di proporzionalità; non è ammessa una falcidia ingiustificata del diritto patrimoniale accertato
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario, quando il giudicato riconosca al contribuente un diritto al rimborso, il giudice deve assicurare l’integrale esecuzione della decisione, senza considerare correttamente adempiuto il giudicato un pagamento solo parziale fondato su limiti sopravvenuti di stanziamento.
- La normativa sopravvenuta che introduce tetti di spesa, riduzioni percentuali o criteri di riparto dei rimborsi non incide sul contenuto sostanziale del diritto già definitivamente accertato, ma solo sulle modalità contabili ed esecutive della sua attuazione.
- In caso di incapienza dei fondi destinati al rimborso, il giudice dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, se necessario, attivare gli strumenti di contabilità pubblica previsti dall’ordinamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta e l’ordine di pagamento in conto sospeso.
- L’onere di dimostrare l’insufficienza delle risorse non può tradursi nella negazione del diritto sostanziale del creditore giudizialmente accertato; l’eventuale carenza finanziaria rileva solo sul piano dell’esecuzione.
- Il principio del giusto equilibrio, anche alla luce della CEDU, impedisce che esigenze di bilancio si traducano in una falcidia definitiva di diritti patrimoniali già coperti da giudicato.
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