Cassazione Civile, Ordinanza n. 30347/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di permuta immobiliare stipulato tra due società, contenente: una clausola che subordinava il contratto a una condizione risolutiva legata al mancato rilascio, entro una certa data, della quietanza di integrale pagamento di un prezzo dilazionato; e una clausola penale per la mancata liberazione del terreno da strutture e manufatti entro altra data. Dopo il fallimento di una delle società, la controparte propose domanda di insinuazione al passivo per euro 100.000 a titolo di penale contrattuale e domanda di rivendica/restituzione dell'immobile permutato, sostenendo l'avveramento della condizione risolutiva. Il giudice delegato ammise il credito per la penale ma rigettò la rivendica; in opposizione allo stato passivo il Tribunale accolse la domanda della controparte, ritenendo compatibili la penale e la condizione risolutiva e affermando che l'ammissione della penale non facesse giudicato sull'operatività della condizione. Il fallimento ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1383, 1353, 1360 c.c., art. 96, ultimo comma, l.fall. e art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato sulla penale implicasse giudicato anche sulla validità/efficacia del contratto e quindi sull'inesistenza della condizione risolutiva, oppure che la richiesta della penale valesse come rinuncia alla condizione; (2) vizio di motivazione e omesso esame di fatto decisivo, contestando la parte della decisione che aveva escluso il giudicato sull'inoperatività della condizione risolutiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto compatibili, sul piano logico-giuridico, la clausola penale e la condizione risolutiva: la clausola penale è accessoria al contratto e presuppone un contratto valido ed efficace, sicché, se la condizione risolutiva si è avverata, la clausola viene meno. Nonostante questa correzione, la Corte ha ritenuto infondata la censura sul giudicato, precisando che il giudicato endofallimentare copre solo l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione e non si estende automaticamente a questioni ulteriori come l'efficacia del contratto o la rinuncia alla condizione. L'ammissione della penale, motivata con un inciso non univoco, non equivaleva a giudicato sulla perdita del diritto alla restituzione; inoltre, la società resistente aveva espressamente mantenuto la domanda di restituzione dell'immobile, sicché non vi era alcuna rinuncia implicita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché censurava una motivazione in iure, comunque emendabile dalla Corte, e non indicava un fatto storico decisivo omesso. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La clausola penale è accessoria al contratto e presuppone un rapporto contrattuale valido ed efficace; se viene meno il contratto per avveramento della condizione risolutiva, la clausola resta priva di base.
La condizione risolutiva, se si avvera, fa venir meno l'efficacia del contratto secondo la disciplina codicistica.
L'avveramento della condizione risolutiva determina il venir meno degli effetti del contratto, rendendo incoerente riferirsi a una clausola interna al contratto come ancora operante.
art. 96, ultimo comma, legge fallimentare
Il giudicato endofallimentare copre soltanto la statuizione di accoglimento o rigetto della domanda di ammissione al passivo e non estende automaticamente i suoi effetti ad ulteriori questioni non decise come tale.
Il giudicato si forma nei limiti oggettivi della decisione resa e non può essere esteso oltre la statuizione effettivamente pronunciata.
art. 111, sesto comma, Cost.
La censura di motivazione deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della decisione; il vizio non può essere prospettato per contestare una motivazione in diritto emendabile in cassazione.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere esistente; tuttavia la critica non è ammissibile se in realtà investe un ragionamento giuridico della sentenza, correggibile dalla Corte.
La motivazione del provvedimento deve essere intelligibile, ma la censura non può risolversi in una mera contestazione della soluzione giuridica adottata.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- La clausola penale è una clausola accessoria del contratto e, come tale, presuppone l'esistenza e l'efficacia del rapporto principale; se il contratto viene meno per avveramento di una condizione risolutiva, la clausola non può sopravvivere autonomamente.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudicato endofallimentare si forma soltanto sulla decisione di ammissione o esclusione del credito e non si estende automaticamente a tutte le questioni logicamente connesse o agli antecedenti di fatto e di diritto richiamati incidentalmente.
- L'ammissione di un credito al passivo con motivazione ambigua o incidentale non equivale, di per sé, a giudicato su ulteriori diritti incompatibili, come la rinuncia a una condizione contrattuale o la perdita del diritto alla restituzione del bene.
- La rinuncia a un diritto contrattuale non può essere desunta in modo implicito quando la parte abbia invece coltivato espressamente la relativa domanda in giudizio; la volontà abdicativa deve risultare univocamente.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare la soluzione giuridica della sentenza; in tal caso la Corte di cassazione può correggere la motivazione in diritto senza cassare la decisione.
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