Cassazione Civile, Ordinanza n. 12296/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo di un credito dedotto come conseguenza dell'inadempimento di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare. Il ricorrente sosteneva che il fondo promittente venditore non avesse stipulato il definitivo e rivendicava l'ammissione per un importo pari al doppio della caparra versata, o in subordine per importi inferiori, oltre a una domanda ulteriormente subordinata di arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo formato il giudicato endoprocedimentale/endoconcorsuale sulla pretesa, poiché in precedenza il creditore aveva già proposto opposizione allo stato passivo e altri giudizi collegati, tutti conclusi senza un valido superamento della decisione del liquidatore o con esiti di estinzione/improcedibilità. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva: 1) violazione delle norme sulla competenza a sciogliere la riserva nell'accertamento del passivo, sostenendo che fosse il giudice delegato e non il liquidatore a dover provvedere; 2) violazione della norma sulle comunicazioni e sul termine per reclamo, contestando l'efficacia della comunicazione inviata; 3) illegittimità dell'invio della comunicazione al difensore presso il quale non sarebbe stato eletto domicilio; 4) illegittimità della comunicazione inviata dalla PEC professionale del liquidatore e non da quella della procedura; 5) erronea applicazione della disciplina del giudicato endoconcorsuale, assumendo che un precedente giudizio davanti al tribunale ordinario avesse tenuto sospeso il termine per la nuova domanda.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che nella liquidazione dei fondi immobiliari la formazione dello stato passivo segue le regole della liquidazione coatta amministrativa richiamate dal TUF e dal TUB, con ruolo del giudice limitato all'opposizione e potere del liquidatore di ammettere con riserva e sciogliere la riserva. Ha poi dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti a censurare accertamenti in fatto o vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con gli strumenti di reclamo previsti dalla disciplina concorsuale, non in cassazione. Ha infine ritenuto inammissibile anche il quinto motivo perché il preteso effetto sospensivo o impeditivo non poteva operare, essendo già stata esperita e definita con estinzione l'opposizione allo stato passivo, che costituiva la sede processuale esclusiva per far valere l'eventuale maggiore pretesa. Condanna del ricorrente alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È la sede dell'opposizione allo stato passivo nella procedura di liquidazione del fondo; l'intervento giurisdizionale è limitato a questa fase.
art. 57, commi 3-bis, 4 e 6-bis, d.lgs. 58/1998 (TUF)
Regola la liquidazione dei fondi immobiliari chiusi e richiama, per la formazione del passivo, la disciplina della liquidazione coatta amministrativa e dell'opposizione allo stato passivo.
Richiamato per la formazione dell'elenco dei creditori ammessi e delle pretese escluse nella procedura.
Invocato dal ricorrente per sostenere la competenza del giudice delegato nello scioglimento della riserva, ma ritenuto non decisivo nel caso di specie.
Richiamato in relazione al reclamo contro il provvedimento sullo stato passivo e alla decorrenza dei termini di impugnazione.
Invocato per contestare la validità della comunicazione al difensore domiciliatario; la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente a un accertamento di fatto.
Richiamato per contestare la forma della comunicazione del liquidatore; la doglianza è stata ritenuta non proponibile in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare il giudicato e il regime delle impugnazioni, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Era stato posto a base del primo giudizio introdotto davanti al Tribunale di Roma per ottenere l'esecuzione specifica del preliminare.
Richiamato nel successivo giudizio per la risoluzione del preliminare e la conseguente richiesta della caparra doppia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei fondi immobiliari chiusi, la formazione dello stato passivo segue una disciplina speciale che rinvia alla liquidazione coatta amministrativa; il giudice interviene solo nella fase contenziosa dell'opposizione, mentre la gestione dell'ammissione e dello scioglimento delle riserve resta in capo al liquidatore.
- Le doglianze che contestano la validità o la modalità di una comunicazione del liquidatore non possono essere veicolate direttamente con il ricorso per cassazione se attengono a vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere nei rimedi endoconcorsuali previsti dall'ordinamento.
- La formazione del giudicato endoconcorsuale preclude la reiterazione, davanti alla stessa procedura, di una domanda di insinuazione fondata sulla medesima causa petendi quando la sede processuale deputata a far valere la maggiore pretesa sia stata già utilizzata senza esito utile.
- Quando una domanda di insinuazione o un'opposizione allo stato passivo sia stata definita con estinzione o con mancata impugnazione del relativo provvedimento, la pretesa non può essere riespansa in un nuovo giudizio fondato sul medesimo titolo sostanziale.
- In cassazione non è consentito trasformare in censure di violazione di legge questioni che presuppongono un diverso accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti propri del vizio motivazionale tipizzato.
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