Cassazione Civile, Ordinanza n. 24734/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di classificazione)
La controversia
Un soggetto aveva commissionato a un cantiere navale la costruzione di una motobarca da pesca, con prezzo da corrispondersi in più stati di avanzamento. Dopo alcuni pagamenti effettuati anche sulla base di una certificazione rilasciata dalla società di classificazione navale, egli lamentava che i lavori eseguiti non corrispondessero agli stati di avanzamento certificati e che, dopo il pagamento, il cantiere avesse interrotto la costruzione. Aveva quindi agito per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del cantiere e della responsabilità extracontrattuale della società di classificazione, chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata accolta anche nei confronti della società di classificazione; in appello, invece, la domanda verso quest'ultima era stata rigettata. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello per: 1) motivazione apparente, contraddittoria e omesso esame dei fatti istruttori, oltre a violazione dell'art. 2697 c.c.; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per avere la Corte d'appello interpretato in modo erroneo l'espressione tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori 'finition de la coque'; 3) conseguente erronea regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo sia il vizio di motivazione apparente sia l'omesso esame di un fatto decisivo, e precisando che la censura sull'art. 2697 c.c. in realtà investiva la valutazione delle prove. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva interpretato il contratto, ma aveva ricostruito il significato tecnico di 'scafo' e 'finition de la coque' secondo la cantieristica navale, escludendo così una condotta dolosa o colposa della società di classificazione. Il terzo motivo è stato respinto per derivazione, essendo consequenziale alla soccombenza del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità extracontrattuale richiede una condotta materiale dolosa o colposa causalmente idonea a cagionare il danno; nella specie tale condotta è stata esclusa.
La violazione è denunciabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
La censura sull'interpretazione contrattuale è inammissibile se la decisione impugnata non si fonda sull'interpretazione del contratto ma sulla qualificazione tecnica di un concetto materiale.
Richiamo generico alle regole ermeneutiche, non rilevante perché la Corte d'appello non ha interpretato il contratto d'appalto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità per motivazione apparente ricorre solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta o di motivazione incomprensibile, non quando la motivazione consente di ricostruire il percorso logico decisorio.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente una rivalutazione delle prove o della sufficienza della motivazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Le spese seguono la soccombenza; la censura sulle spese è stata respinta perché il ricorso principale è stato rigettato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- La responsabilità aquiliana di un soggetto terzo che abbia certificato uno stato di avanzamento lavori richiede la prova di una condotta oggettivamente non veritiera o comunque colposa/dolosa; se la certificazione corrisponde allo stato effettivo dell'opera secondo il significato tecnico del settore, la responsabilità va esclusa.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non basta che la parte ritenga la motivazione non condivisibile o sintetica, se il ragionamento del giudice è ricostruibile e controllabile.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: è necessario indicare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, del tutto omesso dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non quando ci si dolga del modo in cui egli ha apprezzato le prove o risolto il conflitto tra risultanze istruttorie.
- Una censura di violazione delle regole di interpretazione contrattuale è inammissibile se la sentenza impugnata non decide sul significato del contratto, ma sulla qualificazione tecnica di un fatto o di un'espressione del settore considerato.
- Le spese di lite in cassazione seguono la soccombenza anche quando il motivo autonomo sulle spese venga dedotto in ricorso, se i motivi principali sono respinti.
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