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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12247/2021 del 10/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva annullato gli avvisi di irrogazione delle sanzioni notificati all'importatore e al rappresentante indiretto (CAD Italia) dopo che l'Agenzia delle Dogane aveva rettificato le dichiarazioni doganali ritenendo non coreana ma cinese l'origine dei cavi d'acciaio e aveva richiesto il pagamento del dazio antidumping. L'Agenzia deduceva, tra gli altri profili, che il giudice d'appello non avrebbe dovuto decidere la causa sulle sanzioni senza prima sospendere il giudizio in presenza della pregiudizialità rispetto al contenzioso ancora pendente sugli atti prodromici (accertamento/rettifica).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso (violazione dell'art. 295 c.p.c. relativo alla sospensione necessaria) ritenendo che la decisione sulla irrogazione delle sanzioni dipendeva dall'esito del giudizio sugli atti prodromici; il giudice d'appello avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della definizione della causa pregiudicante. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata, ha assorbito gli altri motivi e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione per nuovo esame anche sulle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 295 cod. proc. civ.

    art. 295, cod. proc. civ.

    La Corte ha ritenuto applicabile la sospensione necessaria quando tra due procedimenti esiste un rapporto di pregiudizialità tale che la decisione del procedimento pregiudicante costituisce presupposto indispensabile per la decisione dell'altro; nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio sulle sanzioni fino a che non fosse definita la questione principale sugli atti prodromici

  • art. 12, comma 7, legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    Rilevata come norma che tutela il contraddittorio nel procedimento impositivo; la Commissione regionale aveva ritenuto violato il contraddittorio perché gli atti impositivi erano stati notificati unitamente agli atti prodromici

  • art. 19, d.lgs. 546/1992

    art. 19, decreto legislativo n. 546/1992

    Norma processuale tributaria richiamata nella censura relativa alla procedura di formazione del contraddittorio e alla legittimità delle notifiche; la Corte ha assorbito il relativo motivo perché risolto dall'accoglimento del motivo principale sulla sospensione

  • art. 16, d.lgs. 472/1997

    art. 16, decreto legislativo n. 472/1997

    Norma sulle sanzioni tributarie richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla legittimità delle sanzioni fosse pregiudicata dall'esito degli accertamenti sugli atti prodromici

  • art. 1306 cod. civ.

    comma secondo, art. 1306 cod. civ.

    La Corte ha precisato che la regola secondo cui il condebitore solidale può opporre al creditore la sentenza resa tra questo e un altro condebitore si applica solo se i condebitori non hanno partecipato al giudizio; non poteva quindi essere invocata dalla controricorrente per sostenere un giudicato interno favorevole

  • art. 332 cod. proc. civ.

    art. 332, cod. proc. civ.

    Richiamata per spiegare gli effetti della litis denuntiatio verso coobbligati solidali non destinatari dell'impugnazione, e per affermare che la mancata impugnazione nei confronti dell'altro coobbligato non determina giudicato favorevole a quest'ultimo nel rapporto con chi ha proposto l'impugnazione

  • art. 331 cod. proc. civ.

    art. 331, cod. proc. civ.

    Richiamato per puntualizzare le ipotesi in cui è necessario integrare il contraddittorio; la Corte ha rilevato che, in cause scindibili tra debitori solidali, non sussiste l'obbligo di integrazione del contraddittorio previsto da tale norma

  • art. 337 cod. proc. civ.

    art. 337, cod. proc. civ.

    Richiamato nel contesto delle regole sulla sospensione quando la sentenza pregiudicante sia stata già pronunciata ma è impugnata; la Corte ha distinto i diversi istituti di sospensione e la loro applicabilità

  • art. 274 cod. proc. civ.

    art. 274, cod. proc. civ.

    Citato quale riferimento al simultaneus processus; la Corte ha osservato che quando il simultaneus non è possibile occorre ricorrere alla sospensione necessaria per evitare conflitto di giudicati

Massime di principio

  • Se la decisione su una sanzione dipende dall'esito di un giudizio relativo agli atti prodromici (accertamento/rettifica), il giudice deve valutare la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, se presente, sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per evitare conflitti di giudicati
  • La notifica contestuale di provvedimenti impositivi e degli atti prodromici può integrare violazione del contraddittorio ex art. 12 comma 7 legge 212/2000 e rendere illegittimi gli atti accessori finché non sia definita la legittimità degli atti principali
  • In materia di obbligazioni solidali le cause sono scindibili: la mancata impugnazione della sentenza contro un coobbligato non produce automaticamente giudicato favorevole per l'altro, e non sempre obbliga all'integrazione del contraddittorio
  • Quando tra due procedimenti non è possibile il simultaneus processus, il giudice deve considerare l'uso della sospensione necessaria per evitare il rischio di decisioni contrastanti tra giudici diversi
  • In caso di giudizio d'appello, se il motivo principale di illegittimità riguarda atti prodromici la decisione sulle misure sanzionatorie può risultare pregiudicata e la mancata sospensione costituisce vizio idoneo a causare cassazione con rinvio

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