Cassazione Civile, Sentenza n. 12364/2021 del 10/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il ricorrente, cittadino di un Paese indicato nel testo come oscurato, aveva riferito di essere fuggito dopo che, nel ristorante in cui lavorava, una giovane era stata violentata e uccisa da due colleghi, i quali lo avrebbero poi accusato del fatto; temendo di essere ricercato dalla polizia e condannato a morte, era partito per la Libia e da lì era giunto in Italia nel giugno 2015. La Commissione territoriale aveva negato lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e il permesso per motivi umanitari. Il Tribunale aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 27 maggio 2019, aveva respinto il gravame, ritenendo non credibile il racconto anche per le sue variazioni, escludendo che la violenza indiscriminata in Libia, Paese di transito, fosse rilevante ai fini della protezione sussidiaria e ritenendo insufficiente il contratto di lavoro a dimostrare una vulnerabilità umanitaria. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 e 3, comma 3, d.lgs. n. 251 del 2007, sostenendo che la Corte territoriale non avesse assolto il dovere di cooperazione istruttoria e contestando la valutazione di inattendibilità; ha inoltre invocato le condizioni del Paese di origine, anche quanto alle libertà fondamentali e al trattamento carcerario, ai fini dell’art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, nonché la situazione socio-politica ai fini della lett. c). Ha altresì lamentato che non fosse stata valorizzata la situazione della Libia, Paese di transito. Con il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, invocando il livello di integrazione e radicamento in Italia, la situazione del Paese di origine e il periodo trascorso in Libia.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, concludendo nel dispositivo per il rigetto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non censurava in modo idoneo la valutazione di non credibilità posta dalla Corte d’appello a fondamento del diniego. In presenza di dichiarazioni giudicate inattendibili secondo gli indicatori previsti dalla legge, non occorre l’approfondimento istruttorio officioso sulla persecuzione allegata, salvo che l’inattendibilità dipenda esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; la non credibilità giustificava quindi la mancata attivazione della cooperazione per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b). Quanto alla lett. c), la valutazione rilevante riguarda il Paese di provenienza verso il quale sarebbe disposto il rimpatrio, non il Paese di transito; la doglianza sulla Libia è stata perciò ritenuta inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la valutazione comparativa della vulnerabilità: il contratto regolare di lavoro e il percorso di integrazione, da soli e in assenza di un pregiudizio ai diritti fondamentali in caso di rimpatrio, non dimostravano una specifica condizione soggettiva di vulnerabilità; inoltre, non era stata svolta una specifica allegazione di vulnerabilità riferita al periodo trascorso in Libia. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese, liquidate in euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 251/2007
Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.
La valutazione di inattendibilità secondo gli indicatori legali esclude, di regola, l’approfondimento istruttorio officioso sulla persecuzione allegata; resta l’eccezione in cui la mancanza di veridicità dipenda esclusivamente dall’impossibilità di produrre riscontri probatori.
art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007
Ciò posto, l’aver ritenuto nel caso di specie, non credibile il racconto, giustifica la mancata attivazione del dovere di cooperazione ufficiosa in relazione allo status di rifugiato ed alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).
La non credibilità del racconto, una volta accertata secondo i criteri applicabili, giustifica la mancata attivazione della cooperazione istruttoria officiosa ai fini dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
L’assunto è inammissibile poichè le condizioni del paese di transito non vengono in considerazione nell’ambito della protezione sussidiaria le cui valutazione, finalizzata alla verifica del grave danno inteso quale minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, sono da circoscrivere al Paese di provenienza del richiedente asilo e verso il quale va disposto il rimpatrio forzato in caso di rigetto della protezione.
Ai fini della protezione sussidiaria per rischio derivante da violenza indiscriminata in un conflitto armato, la verifica concerne il Paese di provenienza verso il quale il richiedente sarebbe rimpatriato, non il Paese attraversato o di transito.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
In particolare, la corte territoriale ha evidenziato, nell’ambito della valutazione comparativa (cfr. Cass. 4455/2018) fra le condizioni nel paese di accoglienza e quelle del paese di provenienza, che il positivo percorso di integrazione sociale, basato sulla esistenza di un regolare contratto di lavoro, non è, in assenza di una situazione di pregiudizio dei diritti fondamentali cui il richiedente asilo sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato, sufficiente a configurare la specifica e soggettiva condizione di vulnerabilità rilevante ai fini del rilascio del permesso umanitario.
L’integrazione sociale, anche se attestata da un contratto regolare di lavoro, non basta da sola a fondare il permesso umanitario: occorre una specifica vulnerabilità, valutata comparativamente e collegata al pregiudizio ai diritti fondamentali che il richiedente subirebbe in caso di rimpatrio.
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
In particolare, la corte territoriale ha evidenziato, nell’ambito della valutazione comparativa (cfr. Cass. 4455/2018) fra le condizioni nel paese di accoglienza e quelle del paese di provenienza, che il positivo percorso di integrazione sociale, basato sulla esistenza di un regolare contratto di lavoro, non è, in assenza di una situazione di pregiudizio dei diritti fondamentali cui il richiedente asilo sarebbe esposto in caso di rimpatrio forzato, sufficiente a configurare la specifica e soggettiva condizione di vulnerabilità rilevante ai fini del rilascio del permesso umanitario.
Nel caso esaminato, la valutazione della tutela umanitaria è stata ricondotta alla verifica comparativa di una vulnerabilità individuale connessa alle conseguenze del rimpatrio; il solo percorso lavorativo in Italia non è stato ritenuto sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando le dichiarazioni del richiedente protezione internazionale sono giudicate inattendibili secondo gli indicatori legali, non è necessario svolgere ulteriori accertamenti officiosi sulla persecuzione allegata, salvo che l’inattendibilità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori.
- La protezione sussidiaria fondata sul rischio di danno grave derivante da violenza indiscriminata in un conflitto armato richiede la valutazione della situazione del Paese di provenienza verso il quale il richiedente sarebbe rimpatriato; non rileva, a tale fine, la situazione del Paese di transito.
- Il positivo inserimento lavorativo nel Paese di accoglienza, anche se documentato da un contratto regolare, non è da solo sufficiente per il permesso per motivi umanitari: occorre una specifica vulnerabilità individuale, accertata mediante comparazione con le condizioni del Paese di provenienza e con riguardo al pregiudizio ai diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
- La vulnerabilità riferita al soggiorno in un Paese di transito deve essere specificamente allegata; in mancanza di tale allegazione non può fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.
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